In GU il decreto del Ministero del Lavoro che fissa criteri di assegnazione e ammontare dell’esonero fino ad un massimo di 350 euro mensili
Le cooperative sociali che hanno assunto persone con status di protezione internazionale avranno diritto a sgravi contributivi. A stabilirlo è il decreto 21 settembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Interno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 269 del 17 novembre 2022), che stabilisce anche i criteri di assegnazione del contributo. Il beneficio è fruibile sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 350 euro su base mensile. Lo sgravio, precisa il decreto, si applica per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. L’agevolazione sarà riconosciuta secondo l’ordine cronologico di invio della domanda all’Inps da parte delle cooperative e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 500mila euro. Il Ministero del Lavoro però – si legge nel decreto – potrà integrare il budget fino al massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro. Ulteriori informazioni sul sito www.lavoro.gov.it.
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