Tra le diverse novità del provvedimento, anche i nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre il D.Lgs. n. 209/2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, in vigore dal 29 dicembre scorso, che tra le diverse novità prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. In particolare, l’art. 5 prevede che i redditi di lavoro dipendente, oppure assimilati a quelli di lavoro dipendente, e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR, entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Ciò a condizione che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo pari almeno a 4 anni e non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Il requisito minimo di permanenza all’estero è di sei periodi d’imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Tra le altre condizioni per fruire del regime agevolativo, l’aver prestato l’attività lavorativa nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta e il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dai D.Lgs. n. 108/2012 e n. 206/2007. Le agevolazioni, inoltre, si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi. Sempre all’art. 5, tra gli altri, si chiarisce che la detassazione del 50% è ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore oppure in caso di nascita o adozione di un minore di età durante la fruizione del regime agevolato. Passando, invece, ai primi due articoli del provvedimento legislativo, questi elencano i nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale sia delle persone fisiche che delle società e degli enti (persone giuridiche). Nel dettaglio, viene modificato il comma 2 dell’art. 2 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) per cui ora, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono “ivi presenti”. Si introduce, inoltre, un nuovo concetto di domicilio inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Salvo prova contraria, si presumono residenti anche le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Modificato anche il comma 3 dell’art. 73 del TUIR: si considerano residenti ai fini delle imposte sui redditi le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende “la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”; mentre la gestione ordinaria comprende “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
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