In assenza di adeguamento al D.Lgs. 36/21, inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale. Prevista la cancellazione dallo stesso per gli organismi già iscritti
Scatta l’esenzione dall’imposta di registro per gli Enti sportivi dilettantistici che entro il 30 giugno 2024 modificheranno lo Statuto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2024 del 16 febbraio scorso in cui fornisce chiarimenti sulle principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge di Bilancio 2024, nel Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) e nel decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 69/2023). Con specifico riferimento all’esenzione dall’imposta in oggetto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che “l’articolo 16, comma 2 bis, lettera a) del Decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1-quater, e 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023”. L’art. 7, comma 1-quater del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che “tutte le associazioni sportive dilettantistiche e tutte le società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo 1 (dall’art. 6 al 12) dello stesso decreto”, pena “l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso”. Pertanto, ai fini dell’imposta di registro, l’art. 12 comma 2-bis del D.Lgs. n. 36/2021, dispone che “le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”. Le Entrate ricordano che la data del 31 dicembre 2023 è stata prorogata al 30 giugno 2024 dall’art. 16, comma 2 bis, lettera a) del decreto Anticipi. L’Amministrazione finanziaria chiarisce, infine, che “nel regime di esenzione dall’imposta di registro comprende, oltre a quanto disciplinato dall’art. 7 del citato decreto, anche le ulteriori modifiche o integrazioni statuarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (art. 9) e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (art. 11)”.
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