In G.U. la legge n. 18/24 che prevede anche la proroga al 15.03.24 delle scadenze per la Rottamazione-quater e il differimento al 31.12.24 del termine per stipulare contratti a tempo determinato
Dalla proroga al prossimo 15 marzo della scadenza per i pagamenti di prima, seconda e terza rata della c.d. Rottamazione-quater (anche per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023) al differimento al 31 dicembre 2024 dell’originario termine del 30 aprile entro cui è consentito stipulare nel settore privato contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non al di sopra dei 24, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di previsioni dei contratti collettivi. Passando per la proroga per gli anni 2024 e 2025 del regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che non concorrono alla formazione del reddito nella misura dello 0% fino a 10.000 euro; 50% tra 10.000 e 15.000 euro; 100% oltre i 15.000 euro. Sono solo alcune delle disposizioni previste dalla legge n. 18/2024, di conversione del D.L. n. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso. Tra le altre misure del provvedimento, in vigore dal 29 febbraio, anche lo slittamento al prossimo 31 marzo del termine per l’invio delle comunicazioni ai centri per l’impiego inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area sportivo-dilettantistica, relative al periodo luglio-dicembre 2023. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi fiscali per il lavoro sportivo, sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge n. 18/2024 al 31 dicembre prossimo, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal D.P.R. n. 600/1973 se l’ammontare complessivo delle stesse somme non supera i 300 euro. Da segnalare anche la proroga al 31 dicembre 2024 del credito d’imposta istituito dall’art. 1 della legge n. 205/2017 per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla quotazione in mercati regolamentati. Inoltre, le disposizioni in materia di ravvedimento speciale (introdotto dalla legge di Bilancio 2023) vengono estese anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo, ovvero in quattro rate di pari importo da versare rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024. Viene anticipato, poi, dal 1° agosto 2022 al 1° agosto 2020 (termine iniziale) e differito dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 (termine finale) il periodo di fruizione da parte degli Enti del terzo settore del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili under 35.
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