Imponibili ai fini fiscali i benefit che rispondono a finalità retributive o i servizi rivolti ad personam
Sono imponibili ai fini fiscali (art. 51, comma 1 del TUIR) le somme erogate sotto forma di welfare aziendale alle lavoratrici madri per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria per maternità e pari alla differenza tra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’Inps e il 100% della retribuzione lorda. Tali compensi non rientrano nell’ambito del welfare aziendale riservato alla generalità dei dipendenti o a una specifica categoria perché rappresentano “un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzioni fissa o variabile” e, quindi, “rispondono a finalità retributive”. Questo il parere reso dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 57/2024, nella quale vengono forniti chiarimenti a una società che, in qualità di sostituto d’imposta, intendeva erogare a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, un importo sotto forma di welfare aziendale. L’Erario ha richiamato quanto disposto dall’ art. 51, comma 1 del TUIR che prevede il c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo e in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, fatte salve alcune specifiche deroghe descritte nel comma 2. Nella risposta, infatti, si chiarisce che qualora i benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare le performance del lavoratore o di altri gruppi di dipendenti), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione, come ribadito anche nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016. Invece, nella risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, si evidenzia la necessità che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di specifiche categorie. A tal proposito, l’Erario ha più volte precisato che il legislatore non riconosce l'applicazione delle disposizioni elencate nel comma 2 del citato art. 51 del TUIR se le somme o i servizi sono rivolti ad personam o costituiscono dei vantaggi solo per alcuni lavoratori. E nel caso in esame – si legge nel documento – l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea a individuare una categoria di dipendenti.
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