Novità normative e ultime circolari emesse
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato.
Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.
Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi.
Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi.
Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
INPS
Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Con la circolare n. 87 del 1 agosto 2024, l'INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Questa norma introduce la possibilità di cumulare i periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini della pensione anticipata, ampliando così le opzioni per i lavoratori internazionali. La circolare chiarisce che i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell'UE o della Confederazione Svizzera possono cumulare i periodi assicurativi con quelli maturati presso diverse gestioni previdenziali italiane. Tra queste gestioni rientrano il fondo pensioni lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata e altre gestioni sostitutive ed esclusive. Con le modifiche introdotte dal decreto-legge, il cumulo può essere richiesto per ottenere la pensione anticipata oltre che per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Tuttavia, il diritto alla pensione anticipata tramite cumulo non può essere esercitato se il diritto è già stato maturato sulla base della legislazione nazionale utilizzando solo i contributi italiani.
Filiera delle telecomunicazioni: la novità del Fondo di solidarietà bilaterale
L’INPS, con la circolare n 86 del 1° agosto 2024, spiega la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, con particolare riferimento alle prestazioni ordinarie e integrative a sostegno del reddito previste per i lavoratori del settore. Più nel dettaglio, per le imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo sono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di cessazione del rapporto di lavoro.
Digitalizzazione dei processi di gestione delle ricongiunzioni
Con il messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024, l'INPS informa che da settembre gli iscritti all’ENPAM e alla Cassa Geometri potranno attivare la facoltà di ricongiunzione contributiva ricorrendo esclusivamente al canale telematico.
La convenzione quadro, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2023, n. 56, diventa esecutiva, grazie alla collaborazione informatica che si è realizzata tra l’Istituto, l’ENPAM e la Cassa Geometri.
INL
Semplificazioni dei controlli sulle imprese: le indicazioni dall'INL
L' Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, pubblica le prime indicazioni operative sul decreto legislativo n. 103 del 2024 che interviene in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche ed impatta anche sullo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro. In particolare, si provvede alla introduzione della nuova diffida amministrativa e alla individuazione della non sanzionabilità degli errori meno gravi o involontari.
Il D.Lgs. 103/2024 introduce nuove norme finalizzate alla razionalizzazione dei controlli sulle attività delle imprese e alla semplificazione dei relativi adempimenti amministrativi, prescrivendo altresì nuovi riferimenti normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obiettivo principale è ridurre la burocrazia, semplificare le procedure e migliorare l'efficienza dei controlli, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei lavoratori. In questa direzione si colloca anche una nuova strumentazione a disposizione del personale ispettivo: la c.d. diffida amministrativa per le violazioni sanabili.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Definizione agevolata dei pvc: pronti i codici tributo
L'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024 istituisce 15 codici tributo per il versamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata sui verbali di constatazione consegnati dopo il 30 aprile 2024. Istituite, inoltre, 3 causali per il versamento dei relativi contributi previdenziali.
Navi e unità da diporto: modalità per l'invio delle note di trascrizione
Con il provvedimento del 31 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate pubblica le modalità per la comunicazione – da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica – dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942) o loro quote.
Enpaia pronte nuove causali per il versamento dei contributi
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 43 del 30 luglio 2024, istituisce cinque nuove causali contributo che consentono agli addetti e a gli impiegati in agricoltura iscritti all’Enpaia (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) di versare i contributi destinati al loro istituto di previdenza e assistenza tramite il modello F24.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 42 del 30 luglio 2024 istituisce i codici tributo “5503” e “5504” s che dovranno essere utilizzati per versare, tramite il modello “F24 Accise”, nel primo caso, l’indennità di mora, nel secondo, gli interessi, per il ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina.
Capital again non residenti: la circolare dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17 del 29 luglio 2024 pubblica le indicazioni sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti, introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), mediante l’inserimento del nuovo comma 2-bis nell’articolo 68 del Tuir. La novella uniforma il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato Ue o See a quello proprio dei soggetti residenti, garantendo, in tal modo, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
La norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. I soggetti in questione, dunque, devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE (cosiddetta direttiva “madre-figlia”). Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
l'assenza di una disposizione convenzionale consente a ciascuno Stato membro dell'OCSE di poter ricondurre le prestazioni nell'ambito di applicazione dell'arti. 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato, ovvero dell'art. 18, riguardante le pensioni private. Per quanto concerne l'Italia, il TFR ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, motivo per cui è stato ricondotto nell'ambito applicativo dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni.
Risposta n. 165 del 1 agosto 2024- atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust
in caso di atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un trust, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto in questione rientra tra quelli da registrare in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Risposta n. 163 del 29 luglio 2024 – Cessione immobili comunali
La permuta di terreni comunali a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta da società incaricata per la realizzazione di un edificio scolastico può considerarsi operata nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente pubblico e, in quanto tale, estranea all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, ma soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale.
Risposta n. 162 del 29 luglio 2024– cessioni di immobili in presenza di un Comune
il Comune, che ha stipulato una convenzione con una società per la realizzazione di un edificio scolastico che prevede la cessione di terreni edificabili e residenziali come contributo in natura per i lavori eseguiti non integra i presupposti soggettivi per essere considerata un'attività commerciale e quindi non è soggetta all'IVA. Invece, è applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.