Beneficiari, requisiti e calcolo della mensilità tra i quesiti
L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa la stessa al 60% della retribuzione per un ulteriore mese rispetto al primo. È uno dei chiarimenti forniti dall’Inps nel recente aggiornamento delle Faq sul congedo parentale. L’Istituto precisa, inoltre, che se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023, l’altro ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (legge di Bilancio 2023) e a un ulteriore mese indennizzabile all’80% (legge di Bilancio 2024), se fruito entro il 31 dicembre 2024. Altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio. Con un’altra Faq è stato chiesto di chiarire come si calcola mensilità ai fini del congedo parentale, cioè se vanno considerati i mesi di calendario o i 30 giorni. La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso, spiega l’Inps. Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascuno periodo fino a raggiungere il numero 30; se, invece, i periodi sono di durata superiore a un mese, si calcola il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi stessi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. E se un genitore non usufruisce del congedo parentale, l’altro non può fruire dei mesi non trasferibili. La domanda – questo è un altro chiarimento fornito dall’Istituto – va presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it. Arricchiscono l’aggiornamento, nella sezione Casistica, anche utili esempi pratici.
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