Nel D.Lgs. n. 126/2024, in vigore dal prossimo 25 settembre, la procedura per sanare le violazioni commesse
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il regolamento che disciplina il ravvedimento operoso nell’ambito dell’adempimento collaborativo. Il D.Lgs. n. 126/2024, che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre, è composto da 6 articoli. Il primo fissa requisiti e ambito di applicazione. Si legge nel testo del provvedimento che i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7 del D.Lgs. n. 128/2015), “che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dalle Entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando il ravvedimento operoso”. Procedura che viene illustrata all’articolo 2 del provvedimento e che dispone che i soggetti interessati presentino al competente Ufficio delle Entrate “una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’ufficio una disamina della fattispecie, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento”. Illustrate poi le modalità di compilazione e invio della comunicazione. L’articolo successivo detta le regole per il contraddittorio: l’ufficio, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, “notifica al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore ai sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni”. Entro tale limite temporale, il fisco notifica “un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento”.
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