Indicazioni per perfezionare la situazione formativa in scadenza a dicembre
Si riassumono di seguito le indicazioni per perfezionare la propria situazione formativa per il bienno 2023-2024.
a) è necessario conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 deontologici
(Per i consulenti iscritti nel corso del biennio, l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione, ed il riproporzionamento dei crediti è automaticamente effettuato dalla piattaforma)
b) dei 50 crediti richiesti, max 30 crediti possono essere maturati con attività formative. Dei restanti crediti, ossia di quelli maturati con partecipazione ai convegni, max il 40% possono essere conseguiti in modalità on line.
(In assenza di attività formative, dei 50 crediti totali, max 20 crediti – ossia il 40%, possono essere conseguiti on line. La piattaforma indica in rosso tra parentesi i crediti totali conseguiti, in grigio quelli riconosciuti validi.)
c) ad avvenuto completamento della formazione, non sarà più necessario inviare la dichiarazione dei crediti formativi. L'assolvimento dell'obbligo è certificato dalla piattaforma.
d) nel caso in cui il CdL, al termine del biennio, non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti, dovrà presentare entro il 28 febbraio 2025 una dichiarazione al Consiglio Provinciale, indicando di avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare entro il 30 giugno 2025.
e) l'obbligo di Formazione Continua riguarda TUTTI i CdL iscritti, compresi coloro che non esercitano la professione o la esercitano in forma di lavoro dipendente.
Il mancato assolvimento determina l'applicazione del provvedimento della CENSURA e, in caso di reiterazione, l'applicazione del provvedimento di SOSPENSIONE dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 30gg.
PROMEMORIA
Al raggiungimento dei crediti formativi previsti concorrono le attività formative e anche gli e-learning (il caricamento in piattaforma è a carico del Consulente del Lavoro)
Attività formative – Crediti attribuibili
a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati; 2 crediti per ciascuna ora
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari; 2 crediti per ciascuna ora
c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; 5 crediti per ciascun progetto
d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità; 10 crediti per ciascun progetto
e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate; 2 crediti per ciascuna pubblicazione
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; 10 crediti per ciascuna sessione
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione; 6 crediti per ciascun esame
h) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma; 20 crediti per ciascun master
i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 4; 1 credito per ciascuna ora di partecipazione
l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali; 1 credito per ciascuna ora di partecipazione
m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore; 1 credito per ciascuna ora di partecipazione
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie; 2 crediti per ciascuna riunione
o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni; 2 crediti per ciascuna riunione
p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali; 20 crediti per l’intero corso
q) partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali. 6 crediti per l’intero corso
Si invitano quindi i Consulenti del Lavoro a caricare nella propria area personale della piattaforma FCO le attestazioni di eventuali attività formative svolte o gli attestati rilasciati dagli enti formatori per gli e-learning seguiti, secondo le seguenti modalità:
1) attività formative
percorso: attività formativa/carica attività formativa. Inserire data, scegliete la tipologia dal menuù a tendina, inserire le ore effettivamente svolte, caricare attestazione in pdf ed inviare. La data da indicare è quella in cui si è svolta l'attività, non quella dell'attestazione.
2) e-learning
percorso: e-learning/carica partecipazione. Inseritre la data, scegliere dal menù a tendina l'Ente Formatore e quindi il titolo del corso, quindi caricare l'attestazione ed inviare.
In entrambi i casi, il CPO provvederà al controllo e alla convalida dei crediti, che quindi saranno visibili in piattaforma solo a convalida effettuata.
Il Regolamento prevede la possibilità di richiedere il riproporzionamento dei crediti formativi e/o della percentuale di e-learning consentito.
1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento del settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla richiesta di cui al successivo articolo 22.
2. Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell’impedimento.
3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato, può riproporzionarne in parte l’obbligo formativo nei seguenti casi:
a) assistenza prestata ai sensi della legge n. 104/1992;
b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.