
Novità normative e ultime circolari emesse
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.149 del 30/06/2025 il DL n. 95/2025(cd. "decreto Omnibus"), recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali". Il provvedimento, in vigore dallo scorso 1° luglio e suddiviso in tre Capi, introduce numerose misure di interesse. Tra le principali: si proroga al 2026 il superbonus al 110% nei Comuni del cratere 2016, limitatamente ai casi di sconto in fattura o cessione del credito, e rifinanziati con 11,7 milioni di euro i contributi a favore di imprese e autonomi delle aree terremotate (art. 4). Introdotto per il 2025 il bonus mamme da 480 euro per lavoratrici dipendenti e autonome iscritte alla gestione separata dell’Inps e alle casse di previdenza professionali con almeno due figli e titolari di un reddito da lavoro non superiore ai 40mila euro annui. Nel caso di madri con almeno tre figli il reddito non deve derivare da lavoro dipendente a tempo determinato. L’importo mensile di 40 euro sarà, inoltre, maturato anche a fronte di attività lavorativa per parte del mese. Il bonus, non imponibile, sarà erogato dall’Inps a dicembre di quest’anno (art. 6). Rinviata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore della sugar tax (art. 8). Stanziati 44 milioni per il 2025 e 38 milioni per ciascuno dei due anni successivi per investimenti e affitti agevolati destinati agli alloggi per lavoratori stagionali del turismo (art. 14). Per l’agricoltura, previsto un incremento di 47 milioni del Fondo per l’innovazione e 5 milioni per la filiera suinicola, oltre a semplificazioni nell’accesso ai fondi agricoli (art. 15). Previsti inoltre, finanziamenti agevolati fino a 200 milioni per imprese italiane attive in India o in filiere collegate, inclusi start-up e PMI innovative con estensione dei benefici previsti per il Sud (art. 17). Infine, in materia di venture capital, si chiarisce che gli “investimenti qualificati” comprendono anche gli impegni vincolanti e viene introdotto l’obbligo, dal 2026, di destinare almeno il 3% del portafoglio investimenti alle start-up (art. 18).
INPS
Contributi 2025 per piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura
L’INPS, con la circolare n. 108 del 2 luglio 2025, rende noto per il 2025 gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF) per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e dell’art. 7 della legge 233/1990. Le aliquote includono le componenti previdenziali, assistenziali e assicurative, nonché le agevolazioni per territori svantaggiati. Il versamento è previsto in quattro rate, con prima scadenza fissata al 16 luglio 2025.
Contributi 2025 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP
L’INPS, con la circolare n. 107 del 2 luglio 2025, comunica la misura dei contributi obbligatori, dovuti per l’anno corrente, da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
In particolare, con riferimento alla contribuzione IVS, l’aliquota da applicare per l’anno 2025, comprensiva del contributo addizionale del 2%, è pari al 24% per tutti, senza distinzione né di ubicazione (zona normale o svantaggiata) né di giovane età (maggiore o minore di 21 anni). I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2025, il 16 settembre 2025, il 17 novembre 2025 e il 16 gennaio 2026.
Integrazione salariale per eccesso di caldo: indicazioni dell'INPS
Con il messaggio 3 luglio 2025, n. 2130, l’INPS ha fornito indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.
Le istruzioni si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
In caso di sospensione lavorativa disposta da un'ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.
Accordo di sicurezza sociale Italia – Albania: le istruzioni INPS
L’INPS, con circolare n. 106 del 1° luglio 2025, dà attuazione all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge 11 marzo 2025, n. 29, entrato in vigore il 1° luglio 2025 insieme alla relativa intesa amministrativa.
L’accordo mira a garantire una più completa tutela previdenziale per i lavoratori che hanno periodi assicurativi nei 2 Paesi, promuovendo la portabilità dei diritti e il principio di parità di trattamento.
Cessione del quinto delle pensioni: i tassi per il terzo trimestre 2025
L’INPS, con il messaggio n. 2109 del 2 luglio 2025, informa che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025 è il seguente:
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Classe d’importo in euro |
Tassi medi |
Tassi soglia usura |
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Fino a 15.000 euro |
13,13 |
20,4125 |
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Oltre 15.000 euro |
9,03 |
15,2875 |
Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari. Accesso al “Cassetto previdenziale del contribuente”
L’Inps, con il messaggio n. 2080 del 30 giugno 2025, rende noto che per gestire la propria posizione contributiva, le funzionalità del Cassetto previdenziale del contribuente sono state estese ai concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari. In particolare, potranno visualizzare e scaricare l’avviso di tariffazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta.
L’Istituto, inoltre, ricorda che gli intermediari e gli altri soggetti autorizzati agli adempimenti previdenziali, in nome e per conto dei soggetti concedenti, possono accedere al Cassetto previdenziale del contribuente previa presentazione di delega. La delega può essere attivata tramite i servizi per le aziende e i consulenti, alla voce “Gestione deleghe”.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Veicoli aziendali a uso promiscuo: i chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, chiarimenti fondamentali sulle nuove regole fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Le modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 nonché con l’articolo 6, comma 2-bis, del Dl n.19/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n.60/2025.
Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire da tale data, la quota di fringe benefit da assoggettare a tassazione viene fissata al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo le tabelle ACI. Sono previste percentuali ridotte per i veicoli a basso impatto ambientale:
- 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per veicoli elettrici ibridi plug-in.
Queste percentuali si applicano al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Affinché si applichi il nuovo regime, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni a partire dal 1° gennaio 2025:
- immatricolazione del veicolo;
- stipula del contratto di concessione in uso promiscuo;
- consegna del veicolo al dipendente.
La sottoscrizione dell’atto di assegnazione e la consegna rappresentano i momenti rilevanti per l’applicazione della normativa.
Per garantire una transizione graduale, è stata introdotta una disciplina transitoria che tutela i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. In questi casi, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ovvero quella in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Spese sanitarie nella precompilata, le regole per il loro utilizzo
Con il provvedimento del 3 luglio 2025, l’Agenzia chiarisce le modalità di utilizzo delle informazioni relative alle spese sanitarie e veterinarie ai fini dell’elaborazione della precompilata.
A questo proposito, va ricordato che l’articolo 5-ter, comma 1, del Dl n. 146/2021, ha previsto che in caso di presentazione della precompilata, direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, le esclusioni dal controllo formale si applicano solo ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. In caso di modifiche alla dichiarazione, invece, l'Agenzia effettua il controllo formale solo relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Iva, come rimediare alle anomalie
Con il provvedimentodel 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate dirama le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso dalle quali emerge la mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2024 o, seppur presentata, priva dei quadri VE e VJ (quest’ultimo se risultano fatture ricevute in regime di reverse charge), oppure con operazioni attive di valore inferiore a mille euro.
L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
Le irregolarità rilevate scaturiscono dalle anomalie riscontrate dai dati trasmessi tramite le fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi giornalieri memorizzati e inviati telematicamente dagli operatori.
Bonus posticipo pensionamento: i chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione disposta dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022(cd. Legge di Bilancio per l’anno 2023) che prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa somma non è tassabile. In base all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del Tuir, ovvero le somme derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito imponibile, e quindi non sono soggette a Irpef.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Anche ai fini convenzionali, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti negli Stati Uniti d'America in occasione della cessione di partecipazioni societarie il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente da beni immobili situati in Italia, dovranno essere tassate anche in Italia e la doppia imposizione che ne deriva dovrà essere risolta dagli Stati Uniti d'America, ai sensi dell'articolo 23 della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni.
nel caso in cui il Fondo pensione ceda i titoli prima dei cinque anni, i redditi derivanti dagli investimenti non potranno continuare a beneficiare del regime di esenzione anche qualora il controvalore conseguito sia reinvestito, entro 90 giorni, in altri investimenti qualificati.
Nel caso in cui l'utente, pur decaduto dalla concessione, continui ad abitare nell'immobile demaniale, nonostante la richiesta di rilascio, si ritiene sussistere l'obbligo di denuncia ex art 19 del TUIR perle parti contraenti. In tal caso si realizzerebbe un'ipotesi di occupazione senza titolo e ai fini dell'imposta di registro, le somme corrisposte per l'occupazione dell'abitazione sono considerate di natura risarcitoria e non corrispettiva.






