
Le Entrate chiariscono che, dopo il conferimento, la cessione è ammessa solo verso soggetti qualificati
I crediti d’imposta maturati dall'imprenditore per i bonus edilizi possono essere trasferiti all'azienda conferitaria; tuttavia, la procedura vale come cessione ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 e pertanto incide sul numero massimo di cessioni "libere" consentite dalla legge, limitando ulteriori cessioni solo ai soggetti qualificati previsti dallo stesso articolo (banche, intermediari finanziari, società del gruppo). Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 281/2025, precisando che il conferimento comporta un mutamento della titolarità del credito e incide sul limite di circolazione fissato dalla norma citata. La fattispecie esaminata riguarda l’imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda in una Srl (anche unipersonale), con crediti maturati da sconto in fattura riferiti ai bonus edilizi riconducibili, tra gli altri, ai codici tributo 7711, 7712, 7716, 7718. Lo stesso principio è richiamato dall’Agenzia anche per i crediti acquistati da terzi, i quali incorrono nei medesimi limiti di circolazione previsti dall'art. 121. L’Amministrazione chiarisce inoltre che il conferimento non integra una successione universale come accade in fusioni o scissioni: pertanto non si applica il Principio di diritto n. 4/2024 (esonero F24 con “doppio codice fiscale”), dovendosi invece seguire gli adempimenti propri della cessione del credito.
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