
Novità normative e ultime circolari emesse
In GU lo sconto 11,50% in edilizia 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2025, il comunicato che rende noto che nella sezione pubblicità legale è disponibile il decreto interministeriale 29 settembre 2025, con cui è stata determinata anche per il corrente anno, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura dell’11,50% in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del DL n. 244/1995 (L. n. 341/1995).
INPS
Assegno di inclusione: estesa agli UEPE la validazione dello svantaggio
L'INPS, con messaggio 12 novembre 2025 n. 3408, informa che il servizio di validazione della condizione di svantaggio e l'inserimento nei percorsi di cura e assistenza dei percettori di Assegno di inclusione è stato esteso agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia.
In base a quanto specificato nel Messaggio, gli UEPE saranno abilitati a validare la dichiarazione relativa alle certificazioni che attestano le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i componenti del nucleo familiare potenzialmente beneficiari di ADI. Tali condizioni sono quelle specificate all'art. 3 c. 5 lett. f) DM 154/2023.
In particolare, l'attività degli UEPE si concentrerà su due specifiche categorie di soggetti svantaggiati:
- persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4 L. 381/1991, entro il primo anno successivo al fine pena.
- persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, che sono in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna.
Nel caso in cui gli UEPE confermino la condizione di svantaggio e l'inserimento nei programmi di cura e assistenza, e qualora l'istruttoria per gli ulteriori requisiti si concluda positivamente, le domande ADI corrispondenti vengono accolte e poste in pagamento.
Fondo Nuove Competenze: le istruzioni per l’erogazione degli interventi
L’INPS, con il messaggio b. 3404 del 12 novembre 2025 pubblica le istruzioni sull’operatività della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni.
In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce in via preventiva all’Istituto le somme destinate al finanziamento del contributo e, dopo avere individuato i soggetti destinatari dei benefici, inoltra al medesimo la richiesta di erogazione del beneficio.
Di conseguenza, l’Istituto provvede all’emissione del pagamento sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza svolgere ulteriori verifiche, se non quella relativa alla corrispondenza della titolarità dei conti correnti indicati nel flusso di pagamento.
Fondo Telecomunicazioni: modalità per il pagamento a conguaglio
L’INPS, con il messaggio n. 3409 del 12 novembre 2025 facendo seguito a quanto illustrato nei messaggi n. 1185 del 7 aprile 2025 e n. 2230 del 14 luglio 2025, fornisce indicazioni in merito al conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
L’ Istituto ribadisce quanto precisato nei citati messaggi, la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la medesima della prestazione principale. Fa inoltre presente che al momento è possibile autorizzare solo le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.
Accordo di sicurezza sociale Italia–Giappone: distacco con doppio contratto
L’INPS, con il messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, definisce le modalità operative di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia che, durante il periodo di distacco, hanno un doppio contratto di lavoro (uno con il datore di lavoro giapponese e uno con la filiale italiana). Il documento conferma la possibilità di esonero dalla contribuzione previdenziale italiana anche per il contratto italiano, qualora il lavoratore mantenga l’iscrizione al sistema previdenziale giapponese e sia in possesso del modello JPN/IT/101.
Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS illustra il nuovo quadro normativo e operativo relativo all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i titolari di incarichi di ricerca e per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. La circolare definisce gli obblighi contributivi, le aliquote applicabili e introduce nuovi codici Uniemens.
Costituzione della rendita vitalizia: nuova decorrenza dei termini di prescrizione
L’INPS, con Circ. 12 novembre 2025 n. 141, precisa la decorrenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia (art. 30 L. 203/2024), allineandosi alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22802 del 7 agosto 2025
in attuazione del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'Istituto fornisce le seguenti indicazioni che, dal 12 novembre 2025, sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare n. 48/2025.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che occorre differenziare la decorrenza del termine di prescrizione per l'azione di costituzione della rendita nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiederla
- per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione è fissata dalla scadenza del termine per versare i contributi;
- per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica e salvo il risarcimento del danno) il termine decorre da quando è maturata la prescrizione per il datore di lavoro e questi non possa più provvedere a costituire la rendita.
Marittimi e aviazione civile: dal 1° gennaio anticipo e conguaglio “ordinari”
Dal 1° gennaio 2026, nel settore marittimo e dell’aviazione civile il datore di lavoro dovrà anticipare maternità/paternità, congedi, permessi e donazioni sangue/midollo, portando poi a conguaglio le somme nella denuncia contributiva. Restano a pagamento diretto INPS le tutele per malattie che presentano specificità settoriali. Anche in questi settori, dunque, si applicherà l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, in cui precisa che la facoltà di scegliere tra pagamento diretto e anticipo aziendale è ormai superata e che le aziende dovranno utilizzare le consuete regole già in vigore per la generalità dei dipendenti. Nel dettaglio, rientrano nell’anticipo/conguaglio aziendale: congedo di maternità e paternità (obbligatorio e alternativo), congedo parentale, riposi per allattamento, permessi L. n.104/1992, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave, donazione di sangue e/o midollo. Restano a carico INPS, con pagamento diretto, le indennità legate alla malattia proprie del comparto (inabilità temporanea, temporanea inidoneità all’imbarco, ecc.). L’Istituto, infine, indica anche gli adempimenti operativi e l’esposizione dei flussi Uniemens.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Superbonus sisma al 110%: spetta anche al coniuge convivente
Con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento utile riguardante l’accesso al superbonus sisma 110 per il coniuge convivente. L’Agenzia conferma che la detrazione per le spese sostenute può essere sostenuta dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile. Il documento precisa anche che è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi.
Cambi valute estere: le medie di ottobre
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 12 novembre 2025, accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di ottobre calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
La pubblicazione dei cambi avviene mensilmente come previsto dal Tuir (articoli 56, comma 1, e 110, comma 9), secondo cui il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e Titolo II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato ogni mese con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, in relazione al mese precedente, su parere conforme della Banca d'Italia.
Global minimum tax in Italia: istituiti i codici tributo
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte minime globali in Italia – integrativa, suppletiva e nazionale – l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025,ha istituito appositi codici tributo e con lo stesso documento di prassi ha anche previsto nuovi identificativi per chi intende avvalersi del ravvedimento, pagando sanzioni ridotte.
Espropri: il concessionario non si trascrive, ma si registra al Catasto
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65 del 10 novembre 2025, ha affermato che la trascrizione dei provvedimenti di esproprio può essere effettuata solo in favore del Demanio, divenuto il nuovo proprietario, e non anche a favore del concessionario dell’immobile espropriato. Tale diritto invece trova evidenza nelle intestazioni catastali attraverso lo strumento degli annotamenti da richiedersi con apposita istanza
Superbonus: la restituzione spontanea del contributo
Istituito il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite F24, del contributo a fondo perduto non spettante per il Superbonus, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E dello scorso 10 novembre. L’Amministrazione finanziaria ricorda che la norma citata ha previsto l’erogazione del contributo per i soggetti che hanno sostenuto dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi, per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70%, e che si trovano in condizioni reddituali particolari. Il codice in questione è “8161”, denominato “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, D.L. n. 212 del 2023”. Nel documento anche le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
La compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore
Anche all’interno di reti d’impresa, i crediti d’imposta di un soggetto non possono estinguere debiti altrui: la modalità resta ammessa solo tra posizioni tributarie dello stesso contribuente






