
Novità normative e ultime circolari emesse
Pubblicato il decreto di riparto delle risorse GOL
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 dicembre 2025, recante "Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all'intervento M5C1 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione, nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)", con cui si dà indicazione delle risorse attribuite alle singole Regioni e Province Autonome per l’attuazione degli interventi PNRR riferiti al Programma GOL.
Il provvedimento prevede l’assegnazione di:
- 1.899.694.522,49 euro per l’annualità 2024 e 2025
- 362.744.359,87 euro per l’annualità 2026.
Il decreto di riparto è conseguente al raggiungimento da parte dell’Italia dei target concordati con la Commissione Europea al 31 dicembre 2025, dettagliati nell’Allegato A del decreto ministeriale.
Il nuovo target da conseguire al 30 giugno 2026 è pari, complessivamente, a 200mila persone "formate". Il provvedimento permette a Regioni e Province Autonome di programmare interventi e misure di politica attiva del lavoro anche per i prossimi mesi del 2026.
Rischio amianto: nuove regole in vigore dal 24 gennaio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 2213 del 31 dicembre 2025 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, con il quale l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
INPS
Aggiornato il servizio per il nuovo Bonus mamme
Con il messaggio 15 gennaio 2026, n. 147, l’INPS comunica una importante novità procedurale: le lavoratrici madri che hanno già presentato domanda possono ora inviare un'ulteriore istanza integrativa per i mesi eventualmente non inclusi nella richiesta precedente. La scadenza per questa domanda integrativa è fissata al 31 gennaio 2026, stesso termine previsto anche per chi ha maturato i requisiti dopo il 9 dicembre 2025 ma entro il 31 dicembre 2025.
L'INPS inoltre precisa che, entro il 31 gennaio 2026, verranno effettuate ulteriori lavorazioni delle domande presentate entro il 9 dicembre 2025 che non hanno superato i primi controlli automatici: le interessate potranno verificare gli esiti della lavorazione e aggiornare le modalità di pagamento accedendo al servizio dedicato.
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026
L’INPS, con la circolare n. 2 del 15 gennaio 2026, pubblica gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2026. Le somme sono così fissate, con decorrenza dal 1°gennaio 2026, tenuto conto della percentuale di variazione pari a +1,4% (DM 19 novembre 2025):
–16,02 € per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati;
–8,01 € per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ex art. 1, L. 419/1975;
–26,70 € per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera);
–13,35 € per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari dell’assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ex art. 1, L. 419/1975 (giornaliera);
–107,71 €, quale assegno di cura o di sostentamento (mensile).
L’INPS ricorda che l’aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vale anche per le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di 16,02 euro, deve essere erogata quest’ultima.
Ammortizzatori sociali 2026. Le istruzioni INPS
L’INPS, con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026, fornisce un quadro organico delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie applicabili nel corso del 2026, principalmente a seguito della legge di bilancio 2026.
Tra le novità di maggiore interesse, si segnalano:
- il rifinanziamento dei trattamenti di sostegno al reddito nelle aree di crisi industriale complessa;
- la proroga dell’esonero dalla contribuzione addizionale CIGS per le unità produttive situate nelle medesime aree;
- la conferma e l’estensione della CIGS per cessazione di attività, anche in presenza di prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale;
- il rifinanziamento delle misure per call center, imprese strategiche nazionali e gruppi di imprese con accordi di programma;
- modifiche rilevanti all’anticipazione Naspi, ora erogata in due rate;
- l’aggiornamento dei requisiti per l’indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo (IDIS);
- l’estensione a 14 anni del limite temporale per la fruizione del congedo parentale;
- nuove regole sul reperimento dei medici per le visite fiscali INPS.
APE sociale: riapertura delle domande per il riconoscimento dei requisiti
L’INPS, con messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026, ha comunicato che, alla luce della proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026, da parte dell’art. 1, comma 162, Legge n. 199/2025, è stata riaperta la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento sono il 31 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
Deleghe indirette: al via la gestione di autonomi e committenti
Con il messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026, l’INPS comunica l’estensione del sistema di Gestione delle deleghe indirette agli intermediari di cui alla legge n. 12/1979 anche per le posizioni contributive degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e degli iscritti alla Gestione separata, inclusi i committenti. La nuova funzionalità, operativa dal 15 gennaio 2026, consente la creazione e l’attivazione di deleghe indirette totali o parziali direttamente sulle singole posizioni contributive censite nell’Anagrafica Unica del Contribuente, con comunicazioni automatiche al titolare della posizione e decorrenza dal giorno successivo all’attivazione.
Nuovi criteri ISEE per l'inclusione sociale: aggiornamento procedure
Con il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, in vigore dal 1° gennaio 2026.
La misura, prevista dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, interviene in attesa dell’adeguamento del Regolamento ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) e introduce criteri di calcolo più favorevoli per l’accesso ad alcune prestazioni sociali.
Il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica esclusivamente alle seguenti misure:
- Assegno di inclusione (ADI);
- Supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);
- Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare;
- Bonus nuovi nati.
Per tutte le altre prestazioni continuano a valere gli indicatori ISEE ordinari.
Pubbliche amministrazioni: prescrizione contribuzione obbligatoria
Con il messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, l’INPS comunica che Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 ha esteso al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie dovute dalle pubbliche amministrazioni all’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici e Gestione Separata), per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto-legge ha prorogato al 31 dicembre 2026 anche il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno al versamento contributivo entro i nuovi termini, non saranno soggette alle sanzioni civili.
MINISTERO DEL LAVORO
Flussi 2026, attribuzione delle quote per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo
Con la Nota prot. n. 64 del 12 gennaio 2026, la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo n. 40.075 quote.
Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero, che, trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote (art. 9, comma 3 DPCM 2 ottobre 2025), provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, che saranno segnalate alla Direzione Generale per le politiche migratorie dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
INAIL
Tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione
L’Inail, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 offre un quadro organico e aggiornato della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.
Il documento recepisce gli interventi normativi che, dopo una fase sperimentale, hanno reso strutturale l’estensione della copertura INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento. Particolare rilievo assumono i chiarimenti applicativi sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, introdotti come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi.
La circolare si rivolge direttamente a istituzioni scolastiche, università, enti di formazione e datori di lavoro coinvolti nei percorsi formativi, fornendo indicazioni operative utili alla corretta gestione assicurativa
Autoliquidazione 2025-2026, i coefficienti per il pagamento rateale
L’INAIL, con l’istruzione operativa dell’8 gennaio 2026, ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2025-2026.
Il documento ricorda che il Ministero dell'Economia ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75%, che deve essere utilizzato per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione (art.44, c.3 del DPR 1124/1965).
Le scadenze e i coefficienti sono i seguenti:
|
Rate |
Data scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
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1° |
16 febbraio 2026 |
16 febbraio 2026 |
0 |
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2° |
16 maggio 2026 |
18 maggio 2026 |
0,00670548 |
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3° |
16 agosto 2026 |
20 agosto 2026 |
0,01363699 |
|
4° |
16 novembre 2026 |
16 novembre 2026 |
0,02056849 |
AGENZIE DELLE ENTRATE
Piano transizione 5.0: credito d’imposta fino al 2030
Con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2025l’Agenzia delle entrate chiarisce come gestire il tax credit concesso alle imprese dal Dl n. 19/2024, nell’ambito delle misure previste dal Piano transizione 5.0, e non utilizzato entro il 31 dicembre 2025: la somma residua viene automaticamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, e visibili nel cassetto fiscale.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo 7072
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AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZE GIURIDICHE
La tipologia di contratti di appalto che in base a una disposizione legislativa o amministrativa di favore sono esclusi dalla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, precisamente quelli relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1 del Dlgs 36/2023), non sono esclusi del tutto dall’imposta di bollo, ma scontano il tributo nelle forme semplificate, come indicato dall’articolo 18, comma 10 del citato Codice
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Le indennità erogate, in base a un accordo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei due Paesi in base al periodo in cui l’interessato ha svolto l’attività.
Risposta n. 2 del 12 gennaio 2026 – Regime impatriati e smart working per società estera
Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
L'aliquota IVA ridotta del 5% è stata introdotta per tutte le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della Tabella allegata al DL n. 41 del 1995 a condizione che non si applichi il regime speciale del margine di cui all'art 36 del DL n. 41 del 1995
Pertanto si applica l’Iva ad aliquota ordinaria per le prestazioni di servizi dirette alla realizzazione dell’opera d’arte
Risposta n. 5 del 15 gennaio 2026 – Deducibilità contributi esteri e retribuzioni convenzionali
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il differenziale positivo derivante dall’acquisto di bonus edilizi costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile per Irpef e Irap a partire dal 2024, cioè dall’entrata in vigore della riforma che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo introducendo il principio di onnicomprensività. I crediti acquistati negli anni precedenti restano invece esclusi da qualsiasi tassazione, anche se utilizzati successivamente.
Per determinare l’importo spettante ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, occorre individuare la percentuale da applicare al reddito di lavoro dipendente. Tale percentuale si determina “rapportando il reddito percepito all’intero anno”, così da ottenere il “reddito annuale teorico”. Per il calcolo della retribuzione teorica annuale, i giorni di lavoro dipendente da considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.






