
Novità normative e ultime circolari emesse
Lavoratori frontalieri in Svizzera: telelavoro fino al 25%
Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026 ed entrata in vigore il 20 gennaio 2026, l’Italia ha completato l’iter di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia–Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, siglato nel 2024
Con la ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera si consente ai lavoratori frontalieri di svolgere una parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza (fino al 25%), senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere.
INPS
Assegno di Inclusione, online il calendario dei pagamenti 2026
Con il messaggio 22 gennaio 2026, n. 214 si informa che è disponibile il calendario ufficiale per il 2026 relativo ai pagamenti dell'Assegno di Inclusione (ADI). Il documento definisce le date di disponibilità degli importi sia per i primi pagamenti, destinati ai nuclei familiari che hanno completato positivamente l'istruttoria e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD), sia per i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso.
I primi pagamenti dell'ADI, insieme alle eventuali mensilità arretrate spettanti, saranno disponibili mediamente intorno al 15 di ogni mese. Il calendario prevede 12 date distribuite nel corso dell'anno, a partire dal 15 gennaio 2026 fino al 15 dicembre 2026. Queste date si applicano ai beneficiari che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria e completato la sottoscrizione del PAD.
Per quanto riguarda i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso di pagamento, subordinati alla conferma dei requisiti necessari al mantenimento dell'ADI, gli importi saranno disponibili sulle carte di inclusione intorno al 27 di ogni mese. Il calendario parte dal 27 gennaio 2026 e si conclude il 23 dicembre 2026 per le festività natalizie.
Portale unico ISEE: nuova funzionalità temporanea
Con il messaggio 22 gennaio 2026, n. 213, l’INPS informa che il Portale unico ISEE è stato aggiornato, temporaneamente, con una nuova funzionalità per consultare il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
È possibile consultare il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione all’interno del Portale unico ISEE, seguendo le indicazioni fornite nel messaggio.
A seguito dell’approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE, l’Istituto aggiornerà automaticamente l’attestazione di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con il valore per prestazioni familiari e per l’inclusione e chiuderà la funzionalità di consultazione temporanea.
Assegno unico e bonus nido: valido il permesso per attesa occupazione
Con il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 l’INPS recepisce una rilevante evoluzione giurisprudenziale che amplia la platea dei beneficiari di alcune importanti prestazioni a sostegno delle famiglie.
In particolare, viene riconosciuto il diritto all’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e al Bonus asilo nido anche ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Viene precisato pero che si tratta di una soluzione non definitiva, in attesa di conclusioni della Cassazione.
INAIL
Autoliquidazione 2025/2026: ecco le nuove aliquote di oscillazione
Fornite indicazioni operative per l’autoliquidazione 2025/2026, recependo l’applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (“bonus”), autorizzate dal D.L. n. 159/2025 (convertito in L. n. 198/2025). Lo rende noto l’Inail con la circolare n. 3del 20 gennaio scorso, in cui precisa che, considerati i tempi tecnici dell’autoliquidazione 2025/2026, l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote è stata autorizzata per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare della riduzione del premio già da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo. La circolare riepiloga quindi la nuova Tabella A “Bonus” (art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019), con aliquote in riduzione graduate per numero di lavoratori-anno e valori ISAR. Inoltre, nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota in riduzione è fissata in misura fissa al 13% (in luogo del 5%), mentre restano invariate le aliquote “Malus” della Tabella B. Infine, l’Inail chiarisce che le nuove aliquote sono applicate con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in caso di mancata adozione (o diversa riformulazione) del decreto interministeriale previsto dal D.L. n. 159/2025, oppure qualora il datore di lavoro abbia riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza, circostanza che comporta l’esclusione dal “bonus”.
AGENZIE DELLE ENTRATE
Cambio valute estere: dicembre 2025
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 19 gennaio 2026, che accerta le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di dicembre, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
L’aggiornamento mensile è previsto per il calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società in presenza di elementi in moneta diversa dall’euro.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza. Nel testamento, redatto secondo la legge svizzera, la de cuius ha attribuito all’ente, tra gli altri beni, la partecipazione totalitaria in una società italiana di cui era socio e amministratore unico. L’ente è tenuto a versare l’imposta di successione sui beni ricevuti, non potendo beneficiare della misura agevolativa che prevede l’esenzione impositiva (articolo 3, comma 4, Tus).
Tra l’Italia e la Svizzera, rileva l’Agenzia, non è stata mai formalizzata la condizione di reciprocità del trattamento di esenzione ai fini dell'imposta di successione e donazione prevista dal richiamato articolo 3, comma 4, del Tus attraverso alcuno strumento idoneo, né la stessa può essere riconosciuta sulla base delle argomentazioni fornite dall’ente.
Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci. L’eventuale parte residua del costo di noleggio trattenuta dalla società sul premio variabile corrisposto al dipendente concorre alla formazione dell’imponibile.
Risposta n 12 del 20 gennaio 2026 – Regime impatriati anche per i lavoratori frontalieri
È possibile applicare il nuovo regime per i lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) a un contribuente che, pur risiedendo all'estero (AIRE), ha continuato a lavorare quotidianamente in Italia come frontaliere. Secondo l'Agenzia, il luogo in cui è stata prestata l'attività lavorativa durante il periodo di residenza estera è irrilevante per l'accesso al beneficio. Tuttavia, per chi rientra per lavorare con lo stesso datore di lavoro precedente all'espatrio, il periodo minimo di permanenza fuori dai confini nazionali si allunga a sette anni.
Per beneficiare dell’esenzione Irpef prevista per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera non italiana, il requisito dei 183 giorni di lavoro prestato all’estero nell’arco di 12 mesi deve essere verificato per ciascun anno sulla base dei contratti che ricadono nel periodo d’imposta considerato. Nel computo dei giorni utili ai fini dell’agevolazione non possono essere considerati gli imbarchi degli anni precedenti.
La “provvista” di denaro erogata dalla società all’artista che le ha affidato l’amministrazione e l’incasso dei propri diritti d’autore, non assume rilevanza fiscale, perché è solo un’anticipazione di liquidità destinata a essere restituita. I proventi generati dallo sfruttamento delle opere restano invece imponibili in capo all’autore, anche se vengono materialmente riscossi dalla società in qualità di mandatario.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di dicembre che è pari a 121,5. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di dicembre è di 2,311148%.






