
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Lavoratori agricoli: trascinamento delle giornate
L’INPS, con circ. n- 13 del 5 febbraio 2026, illustra le modalità operative che le aziende agricole devono seguire per avvalersi del “trascinamento delle giornate” per i loro lavoratori per l'anno 2025
Questo beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel 2025, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso gli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture territorialmente competenti dell’Istituto il modulo “SC95”.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture territorialmente competenti dell’Istituto il modulo “SC95”.
Fondo di Tesoreria 2026: istruzioni sulle nuove soglie dimensionali
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS pubblica le prime indicazioni amministrative concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps.
Le novità riguardano in particolare l’estensione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività.
In sede di prima applicazione, limitatamente al biennio 2026-2027, l’obbligo contributivo è subordinato al raggiungimento di una media annua non inferiore a sessanta addetti. Per il periodo 2028-2031 continua invece ad applicarsi il requisito ordinario di almeno cinquanta dipendenti, mentre dal 1° gennaio 2032 la soglia dimensionale viene ulteriormente ridotta a quaranta addetti. La verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata sempre con riferimento all’anno solare precedente a quello del periodo di paga cui si riferiscono gli accantonamenti di TFR.
Il documento chiarisce i criteri di determinazione della media occupazionale, le nuove soglie applicabili nei diversi periodi temporali e le modalità di decorrenza dell’obbligo contributivo. Vengono inoltre fornite istruzioni operative e contabili per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi al Fondo di Tesoreria.
Milano-Cortina 2026, certificato agibilità in esenzione contributiva
L’Inps, con il messaggio 4 febbraio 2026, n. 428, informa che in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, l’Istituto ha adottato una procedura semplificata per rilasciare il certificato di agibilità in esenzionecontributivaalle aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, che impiegano lavoratori dello spettacolo.
Le aziende interessate devono richiedere il certificato di agibilità in esenzione contributiva inviando via PEC il modulo allegato. Il messaggio specifica nel dettaglio i dati necessari e le modalità di invio della richiesta.
La richiesta del certificato va effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il certificato ha validità limitata al periodo 6 febbraio-15 marzo 2026 e ai luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica.
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2026
L’Inps, con circolare n. 11 del 3.2.2026, comunica, relativamente all’anno 2026, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e si illustrano le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
La circolare ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del D.L. 457/1997 (L. 30/1998) spettante, da gennaio 2026, nella misura percentuale del 44,32%.
Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: chiarimenti sui flussi UNIEMENS
L’INPS, con il messaggio n. 409 del 3 febbraio 2026, riepiloga ai datori di lavoro le indicazioni operative relative alla compilazione dei flussi UNIEMENS per i lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato, inoltre fornisce, le indicazioni di dettaglio per valorizzare, nei flussi UNIEMENS, i lavoratori soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile nei casi di superamento del massimale.
“Portale Unico delle Associazioni di Categoria”. Proroga dell’entrata in esercizio
L’INPS, con il messaggio n. 407 del 3 febbraio 2026, rende noto che il rilascio del Portale Unico delle Associazioni di Categoria, inizialmente previsto per il 1° febbraio, è stato posticipato al 1° aprile 2026 per completare le operazioni preliminari necessarie.
Durante la fase di sperimentazione, che durerà fino al 30 settembre 2026, sarà possibile raccogliere feedback e proporre miglioramenti tecnici e operativi, per garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle associazioni.
Bonus ZES Coesione: applicabile l’esonero totale over 35
L’INPS, con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, illustra l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 10 Regioni ZES.
Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Le imprese interessate devono inoltrare richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista. Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici
L'INPS, con circ. n. 9 del 3 febbraio 2026, pubblica gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici con riferimento al 2026, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT. L'istituto, inoltre, ha fissato i coefficienti di ripartizione da applicare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Gestione Separata: le aliquote contributive per il 2026
Con la circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8, l’Istituto comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 dagli iscritti alla Gestione Separata.
La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:
- parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
- liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).
La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Sistema di tracciabilità dei rifiuti e applicazione art. 4 della legge 300/1970
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.
L’Ispettorato precisa che l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente
AGENZIE DELLE ENTRATE
Global minimum tax, pronto il modello per la dichiarazione
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo all’imposizione integrativa prevista dall’articolo 53 del Dlgs n. 209/2023. Si definisce così il percorso di attuazione della Global minimum tax, il meccanismo che mira a garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni.
Il provvedimento di oggi completa il quadro operativo avviato con il decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 7 novembre 2025, che ha definito le modalità attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dall’articolo 53 del richiamato decreto legislativo
Enti bilaterali: pronte nuove causali contributo
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 5 del 4 febbraio 2026, ha istituito tre nuove causali contributo per consentire i pagamenti, tramite modello F24, dei contributi da destinare ai seguenti enti bilaterali nazionali: Ente Bilaterale Confederale, Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori.
Incorporazione del Comune di Lirio in Montalto Pavese
Con la risoluzione n. 6del 4 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate, in seguito alla soppressione del comune di Lirio, in provincia di Pavia, e la sua incorporazione nel comune di Montalto Pavese, ha aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, mantenendo invariato il codice amministrativo dell’ente incorporante, che resta l’F417.
Pronte le regole operative per l’accesso al regime opzionale di controllo del rischio fiscale
I contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime sull’adempimento collaborativo possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate (articolo 7‑bis del Dlgs n. 128/2015, introdotto dal Dlgs n. 221/2023). Con il provvedimentodel 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modelloper esprimere questa scelta e le relative istruzionie ha definito le regole operative per accedere al regime. Ad essere interessate le imprese con un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027 (limiti previsti per l’ammissione al regime di cooperative compliance). L’adesione al regime opzionale dà accesso a benefici importanti, tra cui la non applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni fiscali collegate ai rischi comunicati preventivamente tramite interpello.
Dichiarazione Iva precompilata, prorogata la fase sperimentale
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimentodel 3 febbraio 2026, estende di un anno e, quindi, alle operazioni effettuate nel 2026, la fase sperimentale con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le bozze precompilate dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Obiettivo della proroga è stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti Iva tramite i servizi in cooperazione applicativa






