
Nella circolare Inps n. 14 indicati aliquota IVS al 24% e reddito minimale aggiornato. Versamenti con modello F24
Resi noti gli importi dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 14 del 9 febbraio scorso, in cui precisa che l’aliquota IVS è pari al 24% sia per gli artigiani sia per i commercianti e che, per questi ultimi, resta dovuta anche l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione definitiva dell’attività commerciale (aliquota complessiva 24,48%), oltre al contributo di maternità fissato in 0,62 euro mensili. Alla luce della variazione ISTAT pari a +1,4% l’Istituto fissa il reddito minimale annuo a 18.808,00 euro e indica il contributo annuo sul minimale in 4.521,36 euro per gli artigiani (comprensivo di 7,44 euro per maternità) e in 4.611,64 euro per i commercianti (incluso l’ulteriore finanziamento dell’indennizzo e 7,44 euro maternità). Per i redditi eccedenti il minimale, i contributi sono dovuti fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 56.224,00 euro; oltre tale soglia è confermato l’incremento di un punto percentuale, con aliquote che salgono al 25% (artigiani) e al 25,48% (commercianti). Infine, il documento di prassi ricorda le principali scadenze di versamento delle quattro rate sul minimale tramite modello F24: 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, e precisa che saldo e acconti sulla quota eccedente seguono i termini previsti per l’IRPEF. Gli importi utili al pagamento sono consultabili nel Cassetto previdenziale, sezione “Dati del mod. F24”.
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