Ordine Consulenti del Lavoro Pescara

Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026

Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026

Novità normative e ultime circolari emesse

Dal 24 luglio entrano in vigore i nuovi poteri del Garante dei diritti delle persone con disabilità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 123 del 18 giugno 2026, con disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 20 del 5febbraio 2024, recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Vengono introdotte una serie di modifiche con l’intento di precisare meglio le competenze dell’Autorità, rafforzarne la funzione di tutela e adeguarne la struttura organizzativa.

In particolare si specifica che la funzione del Garante è preposta non solo a promuovere e monitorare l’attuazione dei diritti, ma anche a vigilare sulla protezione delle persone con disabilità da forme di sfruttamento, violenza e abuso in tutte le strutture e in tutti i programmi in atto.

 

Agevolazioni: l’elenco delle violazioni che causano la perdita dei benefici

Con Il decreto n. 78 del 22 giugno 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, sono individuate le specifiche violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi. Si tratta di violazioni che assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi: sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione.

Il testo contiene l’elenco delle violazioni che impediscono ai datori di lavoro che le hanno commesse di poter fruire di incentivi e di benefici normativi e contributivi per periodo che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, a seconda della gravità.

Non costituiscono, viceversa, causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto a seguito dell'adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del D.lgs. n. 758/1994, nonché dall' art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, ovvero mediante oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

 

 

INPS

Nuova sezione del Libretto Famiglia per la gestione dei casi di utilizzatori deceduti

L’INPS, con il messaggio n. 2320 9 luglio 2026, comunica che, nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionali, è stata rilasciata la nuova sezione dedicata alle funzionalità del Libretto Famiglia per la gestione dei casi di utilizzatori deceduti.

La novità consente agli eredi di operare direttamente per:

– richiedere il rimborso delle somme versate dal dante causa e non utilizzate per il pagamento delle prestazioni occasionali;

– inserire le prestazioni lavorative svolte prima del decesso ma non registrate dall’utilizzatore, permettendo così all’Istituto di erogare il compenso al lavoratore e accreditare la relativa contribuzione previdenziale.

 

Cessione del quinto: aggiornate le regole per i prestiti

L’INPS, con il messaggio n. 2308 dell’8 luglio 2026, rende noto che ha rinnovato le regole per i prestiti ai pensionati che si estinguono trattenendo fino a un quinto della pensione ogni mese. Con la delibera del 29 aprile 2026, l’INPS ha approvato un nuovo accordo con banche e finanziarie, valido dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029, che introduce alcune novità pensate per rendere più semplice e sicura la gestione di questi finanziamenti.

Tra le principali modifiche:

quando un prestito viene chiuso in anticipo o modificato, la richiesta dovrà passare solo attraverso i canali telematici dedicati, senza altre procedure;

il cambio di finanziaria (il cosiddetto “rinnovo esterno”) sarà gestito online, con regole più precise su come indicare i dati del pagamento;

cambia inoltre il modo in cui viene verificata l’identità del pensionato quando si consulta la quota di pensione cedibile: oltre al documento di riconoscimento, sarà possibile confermarla con un codice OTP inviato dall’INPS oppure indicando l’importo di una delle ultime mensilità ricevute.

 

Portale della Famiglia: al via i nuovi servizi digitali

L’INPS, con il messaggio n. 2295 dell’8 luglio 2026, comunica che è online la nuova versione evolutiva del Portale della Famiglia e della Genitorialità, pensata per accompagnare le famiglie nei momenti chiave della nascita e della crescita dei figli, secondo il modello di “Welfare per eventi della vita”.

Tra le novità introdotte figurano l’integrazione:

del Nuovo Bonus mamme e del Bonus nuovi nati 2026;

delle nuove card personalizzate per ciascun componente del nucleo familiare;

dei servizi proattivi con suggerimenti sulle prestazioni potenzialmente spettanti;

dell’accesso aggiornato ai simulatori dell’Assegno unico e universale e del Bonus asilo nido per il 2026.

 

UNIEMENS: conguagli permessi legge 104 e congedi straordinari

Con il messaggio N. 2287 7 luglio 2026, n. 2287 l’Inps comunica che, a partire dal mese di competenza di settembre 2026, diventa obbligatoria la compilazione dell'elemento “BaseRif”, finora facoltativo, all'interno della sezione a valenza contributiva “InfoAggCausaliContrib” del flusso UNIEMENS.

La novità riguarda i conguagli relativi ai permessi legge (articolo 33, legge 104/1992) e ai congedi straordinari (articolo 42, comma 5, decreto legislativo 151/2001).

L'elemento dovrà essere valorizzato con la retribuzione teorica del mese di riferimento dell'evento nel caso dei permessi legge 104. Nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, invece, andrà indicata la retribuzione teorica del mese precedente a quello dell'evento.

Per i lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione, si dovrà considerare la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.

La misura interessa i seguenti codici conguaglio: “L300”, “L301”, “L302”, “L303”, “L306”, “L307” e “L308”. Nel messaggio i dettagli.

 

Sgravio contributivo contratti di solidarietà – nuove ammissioni

L'INPS, con Mess. 6 luglio 2026 n. 2275, rende noto l'ammissione allo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà accompagnati da CIGS per un nuovo novero di imprese, a seguito della rilevazione di ulteriori fondi residui negli stanziamenti della misura valevoli per l'anno 2019. Contestualmente, ha fornito indicazioni alle proprie strutture territoriali per il recupero di tali somme e alle imprese in questione per la corretta esposizione nel flusso UNIEMENS dello sgravio.

 

 

MINISTERO DE LAVORO

Compatibilità ruolo RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro

Con l'interpello n. 2 del 25 2026, pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene affrontato il tema della compatibilità tra l'incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e quello di ufficiale di polizia giudiziaria appartenente all'organo di vigilanza competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo la Commissione, le due funzioni perseguono finalità differenti e rispondono a principi di imparzialità, terzietà e separazione dei ruoli che ne impediscono il contemporaneo esercizio all'interno della medesima struttura organizzativa.

 

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’INL fornisce ai propri ispettorati indicazioni operative sulla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi climatici estremi rende necessario un rafforzamento dell’attenzione nei confronti dei rischi derivanti dallo stress termico ambientale, che devono essere individuati e valutati nell’ambito nel DVR previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso delle attività ispettive svolte durante il periodo estivo, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti quali edilizia, agricoltura, logistica e lavori stradali e attività di consegna a domicilio (rider), il personale ispettivo dovrà verificare prioritariamente l’effettiva adozione, da parte del datore di lavoro, di misure preventive e organizzative idonee a tutelare i lavoratori.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Servizi online dell’Agenzia, dialoghi più semplici

Con il provvedimento del 6 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 1/2024, L’Agenzia delle entrate individua le modalità con cui gli utenti possono utilizzare i propri sistemi informatici per comunicare con i sistemi dell’Agenzia, acquisire dati e documenti e scambiare informazioni in forma strutturata. L’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione digitale dei servizi dell’Agenzia e punta a rendere l’interazione con contribuenti e intermediari più integrata, efficiente e coerente con i processi di lavoro. I primi dati che saranno messi a disposizione sono quelli delle Certificazioni uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025.

Gli utenti registrati a Entratel e Fisconline potranno utilizzare alcuni servizi tramite i propri sistemi gestionali scambiando informazioni e documenti con l’Agenzia in modo strutturato

 

Adempimento collaborativo, nuove linee guida sul rischio fiscale

Con un provvedimento del 6 luglio, L’Agenzia delle entrate approva le nuove istruzioni operative che integrano i documenti già emanati nel 2025 e nel 2026 (provvedimenti del 10 gennaio 2025, del 7 agosto 2025 e del 28 gennaio 2026), arricchendo il quadro di riferimento per la mappatura dei rischi fiscali connessi all’applicazione dei principi contabili.

L’intervento si inserisce nel percorso di rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, introdotto dall’articolo 3 del Dlgs n. 128/2015 per favorire forme di dialogo e cooperazione preventiva tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, garantire maggiore certezza nell’applicazione delle norme tributarie e ridurre il contenzioso.

Tra le principali novità introdotte dalla riforma assume un ruolo centrale il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework – Tcf), la cui adozione e certificazione sono diventate condizioni indispensabili per l’accesso al regime. La normativa prevede inoltre che le imprese mappino anche i rischi fiscali derivanti dall’applicazione dei principi contabili adottati.

 

Isa 2026, il punto dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4 del 6 luglio 2026, illustra le principali novità sull’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’anno d’imposta 2025.

Il documento di prassi offre una panoramica degli ultimi interventi normativi e fa il punto su modulistica e adempimenti.

Per l’annualità di imposta 2025 non sono cambiate le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli Isa. Il contribuente, dunque, potrà fare affidamento su uno strumento le cui dinamiche applicative sono note e collaudate.

Rispetto agli anni precedenti, i modelli sono stati alleggeriti dei dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione, in un’opera di progressiva semplificazione

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Risposta n. 141 del 10 luglio 2026 – Vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato: niente esenzione dal Registro

L’esenzione dall'imposta di registro prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 non può essere applicata ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato quando il prezzo di vendita non supera i 1.033 euro.

 

Risposta n. 140 del 10 luglio 2026 – Concessioni demaniali: niente bollo sulla planimetria

la planimetria allegata a un provvedimento concessorio non è soggetta a un ulteriore Bollo quando costituisce parte integrante di un unico documento digitale.

Le rappresentazioni grafiche dell’area non richiedono versamenti aggiuntivi se inserite in un documento digitale unitario sul quale è stata già assolta l’imposta forfettaria di 16 euro

 

Risposta n. 139 del 10 luglio 2026 – Credito d'imposta 4.0: non spetta in caso di procedure liquidatorie

Il credito d’imposta per investimenti “transizione 4.0” non viene necessariamente perso quando la società attraversa una fase di crisi, di riorganizzazione o situazioni societarie complesse, purché l’attività aziendale continui effettivamente e non vi sia una finalità liquidatoria.

 

Risposta n. 138 dell’8 luglio 2026 – Società in liquidazione nessuna cessazione automatica del CPB

La messa in liquidazione della società non fa venir meno automaticamente gli effetti del Concordato preventivo biennale. Il Cpb cessa solo se la liquidazione determina una riduzione del reddito superiore al 30% rispetto al concordato. L’Agenzia ricorda che la porzione dell’anno tra l’inizio e l’apertura della liquidazione è un autonomo periodo d’imposta il cui reddito va ripartito pro quota tra i soci esistenti alla data di chiusura, che possono corrispondere, come nel caso specifico, al solo socio accomandatario d’opera, se i due accomandanti sono nel frattempo usciti dalla società

 

Risposta n. 137 dell’8 luglio 2026 – Start up innovative: la detrazione Irpef del 65% matura già al momento del versamento

i contratti Safe di finanziamento delle start up innovative possono essere qualificati come investimenti “in convertendo” e, quindi, beneficiare della detrazione Irpef del 65% prevista dall’articolo 29-bis del decreto legge n. 179/2012. Il diritto all’agevolazione nasce dal momento del versamento delle somme da parte degli investitori, senza dover attendere la successiva conversione in quote o azioni.

 

Risposta n. 136 dell’8 luglio 2026 – Autotrasporto: niente deduzione forfetaria senza spese di trasferta

La deduzione forfettaria a favore delle imprese di autotrasporto per trasferte fuori comune dei dipendenti (articolo 95, comma 4, del Tuir) spetta soltanto se l’azienda sostiene effettivamente delle spese di trasferta. In assenza di tale costo, pertanto, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto.

 

Risposta n. 135 dell’8 luglio 2026 – PEX negata per la partecipata serba con esenzione decennale sugli investimenti

La plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione detenuta in una società serba che gode di un’esenzione sugli utili prevista in presenza di determinati investimenti societari non può beneficiare del regime di participation exemption (Pex) previsto dall’articolo 87 del Tuir.

 

Risposta n. 134 del 6 luglio 2026 – Agevolazioni sull’immobile dell’Ets: non si perdono per vendita anticipata

L'applicazione dell'agevolazione di cui all' art. 82, comma 4, del CTS appare subordinata non al mantenimento della proprietà dell'immobile per il periodo temporale indicato dalla norma, bensì unicamente alla circostanza che il bene acquistato sia direttamente utilizzato dall'acquirente, entro cinque anni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE PRINCIPIO DI DIRITTO

Fusione tra enti religiosi: chiarimenti sulle regole fiscali

Con il principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sotto il profilo IVA, i passaggi dei beni mobili e immobili realizzati nell'ambito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta, per difetto del presupposto oggettivo. Trova, quindi, applicazione l'imposta di registro.

Ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento fiscale corretto varia in base alla situazione specifica. In particolare, la fusione mantiene carattere di neutralità fiscale per i beni già appartenenti alla sfera commerciale dell’ente incorporato che confluiscono direttamente in quella commerciale dell’ente incorporante, senza emersione di plusvalenze. Tali principi, che derivano dal combinato disposto degli articoli 172 comma1 e 174 del Tuir, sono confermati anche dalla risoluzione n. 152/2008.

Diversa, invece, la situazione dei beni che passano dalla sfera istituzionale a quella commerciale. In questo caso il trasferimento può assumere rilevanza fiscale.

Info

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Paolo Cacciagrano       393.9211594
Paola Faricelli                335.8074774
Pietro Paolo Serra         328.7051198
Laura D’Angelo                 337.915231
Barbara Sasso               338.7440118

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Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
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Elenco Domicili Digitali Iscritti

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere l’elenco dei domicili digitali degli iscritti, di cui all’art. 37 del D.L. n. 76/2020, inviando una richiesta al seguente indirizzo PEC:
 
 ordine.pescara@consulentidellavoropec.it 
 
Il nostro Consiglio Provinciale risponderà a mezzo PEC inviando le informazioni necessarie per ottenere le informazioni richieste
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Il Consiglio

Carica

Cognome e Nome

N° Iscrizione

Presidente

Cacciagrano Paolo

218

Tesoriere

Faricelli Paola

233

Segretario

Serra Pietro Paolo

231

Consigliere

D'Angelo Laura

125

Consigliere

Sasso Barbara

261

Collegio Revisori

Carica

Cognome e Nome

N° Iscrizione

Presidente

Riccitelli Claudia

250

Revisore

Di Giamberardino Lorenzo

366

Revisore

Pietrolungo Tiziana

225

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
con delibera n. 333 del 29 luglio 20161

SOMMARIO
CODICE DEONTOLOGICO

CODICE DEONTOLOGICO
CAPO I – PARTE GENERALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della professione di Consulente del lavoro, così come definita all’articolo 1 della Legge 11 gennaio1979, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 21 febbraio 2013, n. 46, al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.
  2. Il Codice si applica ai professionisti ed alle società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro ed agli iscritti al Registro praticanti di cui all’articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri di cui al Capo II.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente Codice:
  2. a) per “Consulente” si intendono i professionisti o le società tra professionisti iscritte all’Albo di cui all’articolo 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
  3. b) per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro.
  4. c) per “Ordine” si intendono i Consigli Provinciali o il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge 11 gennaio1979, n. 12.

CAPO II – DOVERI GENERALI

Art. 3 (Dovere di dignità e decoro)

  1. I soggetti indicati al precedente articolo 1 sono tenuti a svolgere con dovere di dignità e decoro l’attività professionale svolta a titolo individuale, associato, societario, nonché nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4 (Principio di professionalità specifica)

  1. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente deve ordinare la propria attività in modo che sia resa a favore del cliente sotto la propria direzione e responsabilità personale in conformità al principio di 4 professionalità specifica.

Art. 5 (Dovere di lealtà e correttezza)

  1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 6 (Dovere di fedeltà)

  1. E’ dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la propria attività professionale.
  2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli propri.

Art. 7 (Dovere di indipendenza)

  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 , comma 2, il Consulente ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 8 (Obbligo del segreto professionale)

  1. Il Consulente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 9 (Dovere di riservatezza)

  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il Consulente deve assicurare la riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.
  2. Il Consulente è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia mantenuta da parte dei dipendenti, dai soci, dai praticanti e da tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel suo studio e per conto delle stesso.

Art. 10 (Dovere di competenza)

  1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione adeguata.
  2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
  3. È fatto obbligo al Consulente del Lavoro di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale.5

Art. 11 (Dovere di informativa)

  1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata per lo studio deve essere resa secondo correttezza e verità.

Art. 12 (Responsabilità patrimoniale)

  1. Il Consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
  2. Il Consulente deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
  3. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell’attività professionale in mancanza di idonea copertura assicurativa.

 

CAPO III – RAPPORTI ESTERNI

Art. 13 (Rapporti con altri professionisti)

  1. E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.

Art. 14 (Concorrenza sleale)

  1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.
  2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 33 del presente Codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente:
  3. a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
  4. b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
  5. c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista;
  6. d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo;
  7. e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
  8. f) l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione disciplinare;
  9. g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità o di qualunque efficace influenza con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale.6

Art. 15 (Titolo professionale)

  1. L’esercizio dell’attività professionale svolta in forma individuale o associata deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo di Consulente del Lavoro.
  2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 3, 5 e 10 l’uso di titoli professionali e formativi non conseguiti.

Art. 16 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento)

  1. Il Consulente chiamato dall’Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l’incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega.
  2. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
  3. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione disciplinare o impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della sostituzione agli Ordini di appartenenza.

Art. 17 (Rapporti con l’Ordine)

  1. Il Consulente è tenuto a collaborare lealmente con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.

Art. 18 (Cariche istituzionali)

  1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.
  2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura.

Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all’articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12)

  1. Il Consulente del lavoro che rivesta la carica di amministratore di società commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del presente Codice.7
  2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente del lavoro che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi.
  3. In ogni caso, il Consulente del lavoro che amministri o assista le imprese e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
  4. E’ altresì considerato responsabile il Consulente del lavoro che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c..
  5. Il Consulente del lavoro che amministra o assiste le imprese di cui ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve assicurarsi che le predette imprese ed organismi effettuino la prescritta comunicazione di conferimento dell’incarico al Consiglio Provinciale dell’Ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti.
  6. Al Consulente del lavoro che svolge la propria attività nell’ambito di STP si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  7. Il Consulente del lavoro socio di STP che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell’articolo 10 comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci, sarà considerato gravemente responsabile ai sensi del presente Codice.

Art. 20 (Rapporti con i Colleghi)

  1. Il Consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
  2. Il Consulente non deve registrare una conversazione telefonica con un collega.
  3. Il Consulente deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza, anche informatica, e dei colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali.
  4. Il Consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, deve interessare il Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale. 8

 

CAPO IV – RAPPORTI INTERNI

Art. 21 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti)

  1. Il Consulente è tenuto a fornire al Praticante l’addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento dell’attività professionale, ivi compreso l’insegnamento delle regole deontologiche.
  2. Il Consulente deve consentire al Praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’esame di Stato.
  3. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per iscritto anche mediante la sottoscrizione del patto formativo.
  4. Dopo i primi sei mesi di tirocinio, il Consulente ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato.
  5. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’ opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
  6. Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato, si ritiene applicabile il precedente articolo 20, comma 4.

Art. 22 (Responsabilità a seguito del praticantato)

  1. Il praticante ha l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dal Regolamento sul Tirocinio obbligatorio approvato dal Consiglio Nazionale.

 

CAPO V – ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23 (Incarico professionale)

  1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
  2. Il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione deve attivarsi prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell’esecuzione degli incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al Consiglio Provinciale.
  3. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem.
  4. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali.
  5. La violazione del comma precedente costituisce aggravante.9

Art. 24 (Interesse personale)

  1. Il Consulente del lavoro è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un rilevante interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
  2. L’obbligo di astensione di cui al precedente comma, grava anche sulla società e sull’associazione della quale fa parte come socio o amministratore.
  3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunte dal Consulente del lavoro che ha rapporti professionali con altri componenti del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati.

Art. 25 (Accettazione dell’incarico)

  1. Il Consulente promuove il conferimento dell’incarico professionale con le modalità previste dalla Legge, specificando per iscritto l’oggetto, la natura, i compensi e gli estremi della polizza professionale.
  2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso.
  3. Il Consulente non deve accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza informare quest’ultimo; è altresì opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto.
  4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.
  5. Il Consulente deve astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest’ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti.

Art. 26 (Incarico congiunto)

  1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire conquest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare essi:
  2. a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;
  3. b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera esclusiva.
  4. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice.10

Art. 27 (Compensi)

  1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
  2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.

Art. 28 (Esecuzione dell’incarico)

  1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
  2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare, è tenuto a:
  3. a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;
  4. b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili.

Art. 29 (Cessazione dell’incarico)

  1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
  2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
  3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio.
  4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
  5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.

Art. 30 (Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente)

  1. Costituisce inadempimento disciplinare l’intenzionale trascuratezza degli 11 interessi del cliente.

Art. 31 (Restituzione dei documenti)

  1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
  2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.

Art. 32 (Richieste di pagamento)

  1. In costanza del rapporto professionale il Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell’incarico.
  2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
  3. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 33 (Pubblicità informativa)

  1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
  2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
  3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
  4. Il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 34 (Rapporto di lavoro subordinato)

  1. Nel caso in cui al Consulente, che eserciti la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, venga richiesto di porre in essere una condotta non conforme alle disposizioni del presente Codice, è esonerato da responsabilità a condizione che lo comunichi preventivamente e per iscritto al soggetto da cui

dipende gerarchicamente.

  1. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendono gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente Codice.12

CAPO VI – POTESTA’ DISCIPLINARE

Art. 35 (Potestà disciplinare)

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di disciplina territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
  2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
  3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

Art. 36 (Volontarietà della condotta)

  1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria condotta, sia omissiva che commissiva, diretta alla violazione dei doveri di cui al presente Codice.
  2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V costituiscono espressione dei doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione.

Art. 38 (Entrata in vigore)

  1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio Nazionale.
  2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.gov.it entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai sensi del comma precedente.
  3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.

Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Norme per l’ordinamento della professione
di consulente del lavoro

Aggiornata all’11 aprile 2007

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Esercizio della professione di consulente del lavoro

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l’iscrizione all’albo dei  consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell’apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di  centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume  di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne  possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per  i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali  comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all’evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

Art. 2
Oggetto dell’attività

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel comma precedente.
Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’attività professionale.

Art. 3
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro

Il certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad  apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

  1. dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;
  2. da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;
  3. da un direttore di una sede provinciale dell’INPS e da uno dell’INAIL della regione interessata;
  4. da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

Possono essere ammesse all’esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all’Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un Particolare regime di reciprocità;
  2. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  3. c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;
  4. abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea  quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;
  5. abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro  e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all’articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

Art. 4
Incompatibilità

L’iscrizione nell’albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o  delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5
Tenuta dei libri e documenti di lavoro

Per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione  degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all’articolo 20, primo comma, n. 2),  del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124.
Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.
I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.
Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all’articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta dell’ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000.

Art. 6
Obbligo del segreto professionale

Il consulente del lavoro ha l’obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l’articolo 351 del codice di procedura penale.

Art. 7
Responsabilità del datore di lavoro

L’affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all’articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia  di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

TITOLO II
Albi provinciali dei consulenti del lavoro e condizione per l’iscrizione

Art.8
Albo dei consulenti del lavoro è istituito in ogni provincia l’albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l’attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.
L’albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l’eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l’iscritto.
L’albo è compilato secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell’albo stabilisce l’anzianità.

Art. 8-bis

Coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l’esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Art. 9
Condizioni per l’iscrizione nell’albo

L’iscrizione nell’albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

  1. certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l’interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero documento attestante che l’interessato è italiano appartenente a territorio non uniti politicamente all’Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
  2. certificato autentico o autenticato di abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dall’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
  3. certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
  4. certificato del casellario giudiziario;
  5. certificato di buona condotta morale e civile;
  6. certificato di godimento dei diritti civili;
  7. ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
  8. due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
  9. documentazione attestante l’elezione di domicilio professionale.

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l’esame di Stato, ai fini della iscrizione all’albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l’attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.
Non possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall’albo, salvo quanto stabilito dall’articolo 38.
Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all’iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l’interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l’interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.
Qualora il consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l’interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 10
Cancellazione dall’albo

Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall’albo dell’iscritto, d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

  1. quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;
  2. quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dall’albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

TITOLO III
Consigli provinciali e Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

Art. 11
Composizione del consiglio provinciale

L’albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell’albo a norma del successivo articolo 15.
Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell’albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano  i trecento.
Sono eleggibili gli iscritti nell’albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.
I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12
Cariche del consiglio provinciale

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art.13
Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia,  a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 14
Attribuzioni del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale:

  1. cura la tenuta dell’albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone  comunicazione all’ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  2. vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;
  3. interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
  4. esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
  5. adotta i provvedimenti disciplinari;
  6. designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;
  7. delibera la convocazione dell’assemblea;
  8. propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l’iscrizione nell’albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
  9. cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale.

Art. 15
Elezione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più  dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il  maggior numero di voti nell’ambito delle rispettive liste.

Art. 16
Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere

Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in  seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Art. 17
Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell’assemblea  per la elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del  Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18
Assemblea degli iscritti

L’assemblea degli iscritti nell’albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei conti.

Art. 19
Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall’assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.
I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all’assemblea.

Art. 20
Sede e composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano una anzianità di almeno  otto anni di iscrizione nell’albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati  nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il  maggior numero di voti nell’ambito delle rispettive liste.
Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.
A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell’albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti  oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.
I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 21
Cariche del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22
Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletto dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri  provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23
Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

  1. vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
  2. propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell’articolo 14;
  3. determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell’articolo 14, nonché la quota necessaria per il funzionamento del  Consiglio nazionale;
  4. decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l’operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
  5. coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
  6. studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l’attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
  7. designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo è stabilita con decreto dei Ministro di grazia e giustizia.

Art. 24
Riunioni consiliari – Decadenza dalla carica di consigliere nazionale

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 25
Vigilanza sul Consiglio nazionale

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d’intesa con il Ministro di grazia e giustizia.
Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO IV
Sanzioni disciplinari

Art. 26
Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro
Azione disciplinare.

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all’articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l’albo in cui l’incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero  presso il tribunale ovvero su richiesta dell’interessato.
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d’appello, ovvero, se egli appartiene a quest’ultimo, al consiglio della sede di corte d’appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 27
Pene disciplinari

Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono:

  1. la censura;
  2. la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non superiore a due anni;
  3. la radiazione.

Art. 28
Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 29
Casi di sospensione

Oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione:

  1. l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
  2. il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
  3. l’emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
  4. la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c), della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l’interessato qualora ne faccia richiesta.
Il consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove  ne siano venuti meno i presupposti.
Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 30
Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 31
Radiazione di diritto

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro  delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall’albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto:

  1. l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l’interdizione dall’esercizio della professione per una uguale durata;
  2. il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, comma secondo, del codice penale, è l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l’interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 32
Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di  proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

Art. 33
Istruttoria nel procedimento disciplinare

Fermo il disposto dell’articolo 29, secondo comma, e quello dell’articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l’assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe. L’incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 34
Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l’interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.
Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 35
Ricusazione e astensione

I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall’articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
Sull’astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.
Se non è disponibile il numero di componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d’appello viciniore. Se i componenti che  hanno chiesto l’astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest’ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d’appello più vicina.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o  che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 36
Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l’incolpato risiede nonché al procuratore generale presso la corte d’appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 37
Ricorso al Consiglio nazionale

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l’interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale può sospendere l’efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.
Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l’hanno proposto.

Art. 38
Riammissione dei radiati

Il consulente del lavoro radiato dall’albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso  deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 9.

Art. 39
Prescrizione dell’azione disciplinare

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 40
Consulenti già iscritti nell’albo

I consulenti del lavoro già iscritti nell’albo al momento dell’entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all’esercizio della professione. Resta fermo l’espletamento dell’esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del  conseguimento dell’abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.

Art. 41
Abrogazioni

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 , il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921 , la legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge  sono abrogate.