
Pubblicato il decreto che dà attuazione all'art. 29 DL 19/2024 individuando le irregolarità ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi
Dal Ministero del Lavoro l’elenco delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impediscono alle imprese la fruizione di sgravi e benefici normativi e contributivi. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dello scorso 8 luglio il decreto del Ministro del Lavoro del 22 giugno 2026 che dà attuazione all'articolo 29 del D.L. n. 19/2024 (convertito dalla L. n. 56/2024), che ha disposto il blocco delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro che commettono gravi violazioni in materia di lavoro e sicurezza. L'allegato A al decreto elenca le fattispecie rilevanti e stabilisce un periodo di esclusione dalle agevolazioni che varia da 3 a 24 mesi, in funzione della gravità dell'illecito definitivamente accertato. Tra le novità figurano l'inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato, art. 603-bis, cp), delle violazioni relative alla patente a crediti nei cantieri, dell'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e del lavoro sommerso. Ricomprese, inoltre, le più gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il decreto precisa anche che l'esclusione dai benefici opera solo a seguito di un provvedimento definitivo di accertamento della violazione e non in presenza della sola contestazione. Inoltre, la causa ostativa non si applica nei casi in cui il reato si estingua a seguito dell'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza o mediante oblazione, nei casi previsti dalla legge.
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