
Novità normative e ultime circolari emesse
DL 13 marzo, le nuove regole anti covid
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il Decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021. Il decreto individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale.
Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile.
Una delle prime novità riguarda i criteri di attribuzione del colore (e di conseguenza, delle regole più o meno stringenti) alle regioni, province o comuni.
Infatti, si prevedono alcuni automatismi basati sul numero di contagi in rapporto alla popolazione che fanno scattare le zone rosse o arancioni.
In particolare, viene previsto che:
– le regole per le zone rosse, mediante Ordinanza del Ministero della Salute, si applicano anche nelle Regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
Dal 15 marzo tutte le regioni che non sono in zona rossa passano all'arancione. Di fatto vengono abolite le zone gialle che passano all'arancione. Unica eccezione nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, che sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
Nel frattempo, le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno cambiato i colori delle regioni in modo radicale.
Da lunedì 15 marzo passano in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise.
In arrivo in anticipo rispetto al decreto sostegno un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, in alternativa al congedo parentale. Ci sarà inoltre il diritto allo smart working. Questo è stato approvato già nel decreto legge covid del 12 marzo 2021
INPS
Congedo per i padri lavoratori dipendenti. Le novità per il 2021
Con la Circolare 42 dell’11 marzo, l’INPS recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di congedo di paternità obbligatorio e fornisce le relative istruzioni in materia.
Viene infatti elevata a 10 giorni la durata per il lavoratore dipendente che diventa padre nel corso dell’anno 2021. Inoltre ha ampliato la tutela del congedo prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio. L'Istituto interviene anche sulla definizione di “periodo di morte perinatale”. Per “morte perinatale” generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, l’Istituto ritiene che la tutela debba essere ampliata alla morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.
Rilascio del Servizio Evidenze per Aziende e Intermediari
Nel messaggio n. 1028 del 11 marzo 2021, l’INPS comunica il rilascio del Servizio Evidenze per aziende e intermediari nell’ambito del Progetto Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico
La funzionalità “Evidenze”, inserita nel “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, di cui al messaggio n. 4702 del 14 dicembre 2020, è stata integrata con il modulo Evidenze 2.0 e realizzata in collaborazione con i componenti dei Tavoli Tecnici istituiti con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il modulo Evidenze 2.0 consente agli intermediari, nonché ai datori di lavoro titolari di abilitazione, di individuare autonomamente le anomalie di particolare rilevanza relative alle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega e di intervenire sulle singole evidenze risolvendo le problematiche rilevate.
Nel corso del primo semestre 2021 verranno implementate le evidenze strettamente connesse al recupero dei crediti, poiché il modulo “Evidenze 2.0”, come il Cassetto che lo contiene, è stato appositamente creato sin dall’origine come Multi-Gestione, rappresentando una solida base su cui sviluppare future integrazioni e implementazioni.
L’INPS, con il messaggio n. 1025 del 10 marzo 2021 pubblica le istruzioni fo in merito alla verifica dei pagamenti delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive.
Con parere reso in data 2 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è espresso in ordine alle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ritenendo le stesse incompatibili con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici.
Per tale effetto, l’Istituto ha avviato le azioni di recupero delle indennità Covid-19 percepite dagli assicurati titolari di cariche elettive.
L’INPS, con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021 rende noto le istruzioni per il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di Cassa integrazione connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19,i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino anovembre 2020 compreso.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline
Versamento del contributo addizionale per le aziende plurilocalizzate
L’INPS, con il messaggio n. 951 del 5 marzo 2021, comunica che, relativamente alle aziende plurilocalizzate che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (di cui ai decreti-legge n. 104/2020 e n. 137/2020), per l’esposizione del contributo addizionale in argomento, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> / <ConguagliCIG> / <CIGAutorizzata> / <CIGinDeroga> / <CongCIGDADebito> / <CongCIGDCausAdd>, dovranno esporre il codice causale di nuova istituzione “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 – Aziende plurilocaliz.- DL 104/2020 e DL 137/2020” e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo.
Bonus per servizi di baby-sitting
L’INPS, con il messaggio n. 950 del 5 marzo 2021, comunica che, allo scopo di consentire la fruizione del beneficio alle istanze per il Bonus per servizi di baby-sitting ancora in accoglimento, il termine di presentazione è prorogato alla data del 30 aprile 2021.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Protocollo di intesa Ispettorato del Lavoro – Commissione Casse Edili
L'Ispettorato Nazionale del Lavor) con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito rende noto di aver siglato un protocollo di intesa con la Commissione Nazionale per le Casse Edili che sancisce e promuove una proficua collaborazione tra i due Enti sia al livello nazionale che territoriale, basata sullo scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari, sulla creazione di un tavolo permanente nazionale e di ulteriori tavoli tecnici territoriali e sulla promozione di campagne comuni di informazione e di attività formative.
Il Protocollo segna un passo importantissimo per la collaborazione tra il sistema dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Casse Edili/Edilcasse sia al livello nazionale che territoriale, per la promozione della regolarità, per la lotta all'evasione e al dumping contrattuale anche mediante la diffusione di buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori, strategiche per l'evoluzione del settore e per lo sviluppo e la crescita competitiva dello stesso, soprattutto in un momento particolarmente difficile quale quello che viviamo a seguito della pandemia.
Disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL.
In particolare:
– è stata confermata la circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
– nessuna criticità è stata rilevata in merito alla possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del DPR 1525/1963.
ANPAL
Fondo nuove competenze, online la nota che integra l’Avviso
L’ANPAL, con la nota prot 5329 del 5 marzo 2021 dà indicazioni sulle modalità di progettazione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Inoltre, riguardo all’attestato finale delle competenze, precisa il set minimo di informazioni che l’attestato deve contenere e propone un modello di attestato.
Infine, per agevolare le aziende, sono stati modificati i modelli per richiedere i dati dei singoli lavoratori, sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di richiesta di saldo.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblicato, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2021 con il quale sono accertate le medie dei cambi delle divise estere per il mese di febbraio 2021, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. Tali valori sono utilizzati nei casi previsti dal Tuir in cui si fa riferimento a componenti del reddito in valuta estera.
Lavoratori sportivi impatriati: istituto il codice tributo per i versamenti entro il 15 marzo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17 del 10 marzo 2021 ha istituito il codice tributo “1900” da utilizzare sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per effettuare il versamento del contributo per l’adesione al regime fiscale agevolato da parte degli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia.
Comunità energetiche rinnovabili, le istruzioni per fruire del Superbonus
Con la risoluzione n. 18 del 12 marzo 2021, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” di fruire del Superbonus e della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici . Nella risoluzione , inoltre, sono fornite le indicazioni sulla fiscalità delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle dette configurazioni.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Risposta n. 153 del 5 marzo 2021 – Opzione autoliquidazione Patent box
La procedura di autoliquidazione disciplinata dal decreto “Crescita” (opzione OD), nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione, può coesistere con la procedura ordinaria Patent box, purché esse siano riferite a diverse opzioni, ad esempio a diversi beni immateriali tra loro non complementari. È facoltà del contribuente quindi scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà
In un mandato fiduciario cointestato, con proprietà giuridica dei beni sottostanti divisa fra i coniugi, il trasferimento del 50% del portafoglio, composto da titoli nominativi o al portatore, dallo stesso mandato cointestato a un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato alla sola moglie, a seguito del decesso del marito, non deve essere considerato un trasferimento imponibile. Il valore dei titoli confluiti nel nuovo deposito, quindi, non cambia rispetto a quello del dossierdi provenienza.
Risposta n. 164 del 8 marzo 2021 – Credito di imposta Art-bonus – Società concertistiche e corali
La Fondazione che sostiene finanziariamente, senza controprestazioni, un’Associazione musicale registrata, sul portale del Mibact dedicato all’Art-bonus come “società concertistica e corale”, può fruire dell’agevolazione fiscale per le erogazioni liberali in denaro elargite da maggio 2020. La parte della convenzione, che prevedeva in cambio l’organizzazione di corsi, non è mai stata attivata pienamente.
L’applicazione della riduzione del 10% del canone di locazione, prevista da una clausola del nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative tra il Comune e OO.SS., inserita dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, non preclude il riconoscimento del regime agevolativo della “cedolare secca”, considerata la natura eccezionale e temporanea (della durata di 6 mesi) della previsione contrattuale, a tutela di entrambe le parti contrattuali.
Risposta n. 166 del 9 marzo 2021 – ecotassa vetture acquistate all'estero
la debenza dell’ecotassa, l’imposta parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi, non determina alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea, in quanto conforme alla espressa finalità disincentivante di interesse generale perseguita.
l’imposta ha uno scopo disincentivante all'acquisto di ulteriori veicoli inquinanti, in modo da evitarne, nell'arco temporale di riferimento, la circolazione sul territorio italiano, rispetto a quelli già presenti al 1° marzo 2019. Pertanto, il presupposto dell'imposta coincide con l'acquisto e l'immatricolazione, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1, mentre l'imposta non può trovare applicazione per veicoli di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolavano sul territorio nazionale, in quanto già immatricolato.
L’accesso al Superbonusnon è pregiudicato se il contribuente ha presentato una Scia per un intervento di ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo e solo successivamente il decreto ministeriale n. 329/2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione del rischio sismico inserendo nel modello B il requisito della congruità delle spese. È uno dei chiarimenti forniti con la risposta n. 168/2021.
Risposta n. 169 del 10 marzo 2021 – ente pubblico non economico nazionale e bonus affitti
Potrà beneficiare del bonus“affitti” l’ente pubblico nazionale non economico (Enc), per i canoni di locazione relativi all'immobile adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pagamenti nel periodo marzo – giugno 2020, indipendentemente dalla sua qualificazione pubblica o privata.
Risposta n. 170 del 10 marzo 2021 – pensione Inps al non residente trasferito in Italia
Nonostante le modifiche apportate alla norma che regola la materia , la pensione erogata dall’Inps al non residente, che intende traferire la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, non può essere considerata reddito di fonte estera. Di conseguenza, il contribuente non può applicare, su tale reddito, l’imposta sostitutiva del 7%.
L’Agenzia fornisce parere favorevole, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/2020, secondo cui l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno. La stessa circolare ha precisato che l'installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata ai fini del Superbonus, anche in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, come ad esempio le pensiline di un parcheggio aperto. Successivamente con la modifica del comma 5 dell'articolo 119 del Dl “Rilancio” (effettuata dalla legge di Bilancio 2021) è stata prevista la possibilità di beneficiare del Superbonusanche per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. In conclusione, il posizionamento del fotovoltaico sull’area pertinenziale dell’immobile da ristrutturare non preclude la fruizione del Superbonus.