A chiarirlo l’Inps con la circolare n. 61 soffermandosi sui requisiti di accesso al sussidio alla luce delle novità del DL Sostegni
Sarà possibile presentare domanda per il Reddito di emergenza (Rem) entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. A segnalarlo l’Inps, con la circolare n. 61 del 14 aprile 2021, nella quale si sofferma sui requisiti di accesso al sussidio di cui all’articolo 12 del d.l. n. 41/2021. Il cosiddetto decreto Sostegni – ricorda l’Istituto – ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il Rem è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali). IL DL Sostegni ha introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa 2020: modifiche ai requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà; una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questa seconda ipotesi – precisa l’Inps – il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario. Le domande potranno essere presentate tramite il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, oppure rivolgendosi ai patronati. La domanda può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013). Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.
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