Novità normative e ultime circolari emesse
Decreto Riaperture: nuove regole per le attività economiche
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 riguardante le misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Dal 26 aprile 2021, la riapertura nelle zone gialle dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, ed anche degli spettacoli aperti al pubblico. Previsto, inoltre, l’utilizzo delle certificazioni verdi per gli spostamenti tra Regioni e Province autonome in zona arancione o rossa.
Il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021:
– del conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
– delle disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
– delle disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
– delle disposizioni in materia di lavoro agile. Con la proroga dello stato d’emergenza fino a fine luglio si allunga anche il periodo in cui si applica il ricorso allo smart working con procedure semplificate. Le aziende non dovranno ricorrere agli accordi individuali, ma potranno continuare a decidere unilateralmente di far lavorare il dipendente da remoto. Il lavoro agile o da remoto è considerato dal Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una misura da adottare in chiave anti diffusione del contagio da coronavirus.”
Il Decreto è vigente dal 23 aprile 2021.
INPS
L’Inps, con messaggio del 22 aprile 2021, n. 1642, comunica che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo (anziché aprile) la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di "Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2".
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi
L’INPS, con la circolare n. 68 del 22 aprile 2021, comunica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per l'anno 2021.
Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da maggio 2021
Con il messaggio n. 1618 del 20 aprile 2021 l'INPS istituisce, con decorrenza dal periodo di paga maggio 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens:
- 561, relativo al “CCNL per il personale navigante su navi minori fino a 500 tsl e su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali – AIATP” (codice CNEL I396);
- 562, relativo al “CCNL lavoratori edilizia e affini – AIESIL” (codice CNEL F08T).
Indennità una tantum e Naspi le istruzioni dell'INPS
Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 l’INPS fornisce istruzioni in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. decreto Sostegni, a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità del decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, la circolare reca le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.
La circolare chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulterioreindennità di importo pari a2.400 euro, in attuazione deldecreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero
L’INPS, con la circolare n. 64 del 19 aprile 2021, commenta il D.M. 23 marzo 2021, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Inoltre, la circolare fornisce le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio, febbraio e marzo 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Con provvedimento del 23 aprile 2021 l'Agenzia delle entrate approva le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020.
Il provvedimento odierno individua i percorsi informaticicon cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per i quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati necessari per determinare il livello di affidabilità fiscale dei loro assistiti. Sono previste modalità diverse per chi è delegato alla consultazione del cassetto fiscale e per chi non possiede tale delega. Definite anche le regole tecniche con cui sono rese disponibili i file contenenti le informazioni aggiuntive.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Risposta n. 260 del 19 aprile 2021 – Brexit: trasferimento plafond
La società residente nel Regno Unito non perde, a causa dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, la condizione di esportatore abituale ai fini Iva. Inoltre, se passa dall’identificazione diretta alla rappresentanza fiscale, senza soluzione di continuità, può effettuare acquisti senza Iva utilizzando il plafond maturato in capo al numero identificativo Iva, che è stato utilizzato ante Brexit della medesima società.
Risposta n. 262 del 19 aprile 2021 – Sospensione termini di versamento
La sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 è fruibile anche dalle imprese e dai professionisti che non esercitano le attività economiche limitate dal Dpcm 3 novembre 2020, purché a novembre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La società che nel corso del 2021 versa i canoni di un contratto d’affitto relativi al 2020 matura il diritto alla fruizione del credito d’imposta per canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda, purché sussistano tutti gli ulteriori requisiti di legge. Il bonus potrà essere ceduto, tra gli altri, al locatore, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio e del 14 dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto istituito dal decreto “Agosto” in favore degli esercenti attività d’impresa non può essere attribuito al contribuente che fa la guida turistica, trattandosi di lavoratore autonomo. L’eventuale indebita percezione dell’indennizzo è regolarizzabile con applicazione delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Per il settore del turismo sono state stanziate specifiche risorse dal decreto “Rilancio”, da assegnare tramite il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (oggi ministero della Cultura).
Risposta n. 267 del 19 aprile 2021 – Strumentazione per diagnostica in vitro – esenzione
Si applica il regime di esenzione Iva con diritto alla detrazione d’imposta fino al 31 dicembre 2022, come previsto dal comma 452 della legge di bilancio 2021, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per Covid-19, identificati dai codici Taric assegnati dall’Adm
Risposta n. 268 del 19 aprile 2021 – Strumentazione per diagnostica in vitro – tamponi
Per l'applicazione del regime di esenzione Iva con diritto alla detrazione d’imposta fino al 31 dicembre 2022 ai tamponi è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica tramite apposito accertamento tecnico delle Dogane.
Risposta n. 270 del 20 aprile 2021 – tassazione premi di produttività
Una società di giochi e scommesse che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del conseguente stop dell’attività svolta, ha modificato i parametri di riferimento dei premi di risultato, potrà applicare, in qualità di sostituto d’imposta, sul premio 2020 erogato ai suoi dipendenti, l'aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, a patto che sia raggiunto il risultato incrementale previsto dal nuovo parametro 2020 rispetto a quello del 2019.
Il contributo di 100 euro previsto dal decreto “Cura Italia” a favore dei lavoratori che, nonostante la difficile situazione causata dall’emergenza epidemiologica, nel mese di marzo 2020, hanno continuato a spostarsi nel territorio per svolgere la propria attività, non può essere esteso agli impiegati a contratto assunti all'estero, in quanto svolgono la propria prestazione fuori dai confini nazionali.
Il beneficio economico erogato dall'ente previdenziale obbligatorio ai professionisti, titolari di pensione di invalidità e indiretta ai superstiti, in fase di erogazione non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF, in applicazione del decreto Ristori e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori
Sono esenti fiscalmente i contributi erogatia livello regionale ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Diversamente, il beneficio fiscalenon spetta ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata ovvero collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, i cui redditi, tra l’altro, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente
Pertanto, l’erogazione delle misure di sostegno in favore di tali soggetti sarà soggetta a ritenuta a titolo di acconto Irpef.
L’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali (Bes), caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, sconta l’Iva ridotta, anche se è svolta online, con lezioni video-registrate e webinar a domande e risposte. Le prestazioni non vanno segnalate al Sistema tessera sanitaria, ma regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio; una copia, in formato elettronico o cartaceo, andrà messa a disposizione del cliente, salvo sua rinuncia.
Il passaggio totalitario delle posizioni previdenziali precedentemente appartenenti a un fondo pensionistico messo in liquidazione a un fondo Alfa legittima il trasferimento del risparmio di imposta a quest’ultimo.
Per adempiere gli obblighi fiscali relativi ai beni in amministrazione giudiziaria, devono essere utilizzati i codici fiscali dei titolari di tali beni, non occorre chiedere una unica identificazione distinta per tutto il patrimonio. L’amministratore deve presentare le dichiarazioni dei redditi per ogni proprietario, utilizzando il modello relativo alla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) titolare del bene immobile.
Risposta n. 277 del 21 aprile 2021 – Agevolazioni "prima casa" per l'acquisto nuova abitazione
La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede.
Risposta n. 280 del 21 aprile 2021 – credito d’imposta “Ricerca e Sviluppo”
È ammessa al credito d’imposta “Ricerca e Sviluppo”, l’attività svolta nel 2018 e 2019 da una società residente costituita dalla controllante estera, con cui è stato creato un apparecchio laser3D. Incluse nel bonusanche le spese sostenute per consulenze esterne e per l’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione del prototipo.
Risposta n. 285 del 23 aprile 2021 – errori contabili in sede di prima applicazione dell'Ifrs 15
Per la correzione degli errori contabili, individuati sia in sede di prima applicazione (retroattiva) dell’Ifrs 15 che nel periodo d’imposta in cui il principio contabile è stato adottato, è necessario imputare i componenti reddituali nel corretto periodo di competenza fiscale, non essendo possibile attribuire rilevanza tributaria nel periodo in cui gli errori sono rettificati in bilancio.
Risposta n. 286 del 23 aprile 2021 – iper ammortamento
Ai fini dell’iperammortamento devono essere trattati separatamente le componenti materiale e immateriale delle “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante”, collegate, attraverso un portale e un applicativo, a una centrale operativa che può effettuare il monitoraggio dei dispositivi installati in tutti i punti vendita.
Risposta n. 287 del 23 aprile 2021 – bonus affitti
Con riferimento al bonus affitti, le società che esercitano non solo attività di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d'imposta allorché specificatamente dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati , nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Una società residente nel Regno Unito che in qualità di subholding controlla delle società italiane e che allo scadere della deadlinedella Brexitsi trova un credito Iva da recuperare non può utilizzare la remissione in bonis,ma dovrà chiedere il rimborso dell’imposta con la dichiarazione Iva 2022, relativa al 2021.
Il contribuente che ha presentato la dichiarazione annuale Iva optando per il rimborso, ma dimentica il visto di conformità, può presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento della dichiarazione originaria, anche se la precedente richiesta di rimborso risulta archiviata.
Si applica l’Iva al 4% per la vendita della lettiera biodegradabile composta da residui della lavorazione di soia e amido
l prodotto biodegradabile composto da residui della lavorazione di soia e amido, in base al parere dell’Adm, può essere classificato alla voce 230250 0000 della Tariffa doganale