Novità normative e ultime circolari emesse
Coronavirus: limitazioni ai viaggiatori provenienti dall'India
Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 26 aprile 2021, l’Ordinanza 25 aprile 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'Ordinanza, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021, vieta l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
INPS
Integrazioni salariali decreto sostegni: le istruzioni INPS
L’Inps, con circolare n. 72 del 29 aprile 2021, illustra le novità introdotte dal D.L. 41/2021 di trattamenti Cigo, Cigd e di assegno ordinario richiedibile da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’Istituto osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dall’articolo 8, D.L. 41/2021non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla L. 178/2020.
Pertanto, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).
Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 – DL 41/21”.
In ordine alla decorrenza dei trattamenti di cui all’articolo 8 del Decreto Sostegni, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di Cigo, Aso e Cigd, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.
In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
“Congedo 2021 per genitori”. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
L’INPS, con il messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, rende noto il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di “Congedo 2021 per genitori”,a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi.
Il congedo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di anni 14:
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affetti da COVID-19,
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in quarantena da contatto,
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con attività didattica in presenza sospesa,
nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata::
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iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,
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ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Brexit. Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi
Con Circolare n. 71 del 27 aprile 2021, l’INPS, pubblica i chiarimenti in merito alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco del lavoratore e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito.
Sospensione della pensione ed incarichi per l’emergenza epidemiologica
L’INPS, con la circolare n. 70 del 26 aprile 2021, pubblica le istruzione per l'applicazione dell’articolo 3-bis del decreto legge n. del 14 gennaio 2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, che ha previsto la sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
INAIL
L’Inail, con circolare n. 13 del 27 aprile 2021, ha fornito indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/Gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato.
L'Istituto ribadisce che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata o meno da oltre un biennio.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Isa: individuazione dei livelli di affidabilità fiscale
Con provvedimento del 26 aprile 2021, dell’Agenzia delle entrate, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
Il provvedimento ha fissato gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali e confermato che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.
Rivalutazione dei beni d’impresa, nuovi codici tributo
Con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo “1857” e “1858” per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Inoltre, in relazione ai settori alberghiero e termale, con lo stesso documento di prassi è istituito il codice tributo “1859” per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Non hanno natura risarcitoria le somme liquidate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario e, di conseguenza, non vanno tassate
L'Agenzia delle entrate illustra il corretto trattamento fiscale per le prestazioni di un dipendente per le prestazioni svolte in telelavoro, a decorrere dal 2017, presso la propria abitazione nel Regno Unito, dove ha la residenza fiscale a favore di una società italiana.
Per l’Agenzia, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in Italia, la tassazione del reddito, nel caso in esame, dovrà avvenire solo nel Regno Unito, luogo in cui è fisicamente presente il dipendente. La retribuzione, in sostanza, non è fiscalmente rilevante in Italia e la società istante, in qualità di sostituto d'imposta, potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime di esenzione previsto dalla Convenzione Italia-Regno Unito, se il lavoratore documenta il possesso dei requisiti per beneficiare di tale regime.
Una società francese che fabbrica rubinetti e che ha istituito un ufficio di rappresentanza in Italia per la promozione istituzionale dei suoi prodotti, senza svolgere attività commerciale, non può applicare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle somme da corrispondere al lavoratore dipendente, operando in qualità di sostituto d'imposta, mancando, in Italia, una stabile organizzazione.
Risposta n. 298 del 27 aprile 2021– Atto di donazione imposta ipotecaria
La donazione a due fratelli di due distinti appezzamenti di terreno è ricondotta agli atti che contengono più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, gli uni dagli altri e ciascuno di essi è soggetto a tassazione come se fosse un atto distinto.
Aliquota dello 0,5 %, come per i fondi rustici, in caso di registrazione dei contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici. In fin dei conti, il fondo rustico non è altro che un appezzamento di terreno coltivabile corredato dalle relative pertinenze.
I rendiconti annuali online, relativi a carte prepagate emesse da una società di diritto estero e distribuite da una compagine italiana, non scontano il Bollo in modo virtuale, bensì attraverso il modello F24 telematico o, in alternativa, tramite bonifico diretto al bilancio dello Stato
Il Fisco non può compensare i crediti d’imposta endo concorsuali maturati dalla massa fallimentare con i debiti iscritti a ruolo connessi all’attività svolta dal contribuente prima dell’apertura della procedura coatta amministrativa anche se formalizzata soltanto dopo la dichiarazione di fallimento.
Gli atti di compravendita di unità immobiliari “in corso di costruzione”, sottoposte a interventi di ricostruzione e ristrutturazione, non rientrano nel perimetro del regime fiscale di favore previsto dall’articolo 7 del Dl “Crescita”, in quanto non possono, al momento dell’alienazione, aver conseguito le necessarie certificazioni energetiche e non valgono ai fini del raggiungimento del limite minimo di vendita del 75% del fabbricato. Di conseguenza, precisa qualora i medesimi atti dovessero superare il limite del 25%, si verificherà la condizione per la decadenza totale dall'agevolazione usufruita, in sede di acquisto del fabbricato.
Il recesso dalla società di uno dei partecipanti deve essere effettuato secondo precise formalità, non basta la mera comunicazione per raccomandata. In particolare, la notizia del recesso deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura degli amministratori della società. Fino ad allora il socio continua a essere tale con tutti i diritti e i doveri conseguenti.
Risposta n. 307 del 30 aprile 2021 – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
La società agricola che fitta al socio, coltivatore diretto “certificato”, il terreno acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, con un canone che supera il 10% dei ricavi derivanti dall’attività agricola, distraendo il fondo di proprietà dall’esercizio esclusivo di tale attività, perde il trattamento di favore.
Risposta n. 308 del 30 aprile 2021 – Note di variazione in ipotesi di operazioni con l'estero
il cessionario di un software, acquistato da un soggetto residente nel Regno Unito, può operare una diminuzione d’imposta con relativa nota in caso di risoluzione del contratto e rimborso della somma pagata, senza essere in possesso dalla nota di variazione del cedente. In sintesi, il cessionario nazionale può emettere un documento integrativo elettronico <TipoDocumento> TD17, avendo cura di indicare gli importi con segno negativo.
Risposta n. 312 del 30 aprile 2021 – Lavoro autonomo – ritenuta d'acconto
Se il consulente aziendale svolge la propria attività in forma di impresa (ditta individuale o società), iscritta al registro delle imprese e con regolare partita Iva, il corrispettivo corrisposto al momento dell'erogazione dell'emolumento non è soggetto a ritenuta a titolo d'acconto.
Risposta n. 314 del 30 aprile 2021 – rimborso spese dipendenti in smart working
Le somme corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti e quelli delle società dello stesso Gruppo che eseguono la prestazione lavorativa in smart working sono escluse da tassazione, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente. La quota di costi rimborsati al dipendente, infatti, è riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.
Risposta n. 315 del 30 aprile 2021 – Aliquota IVA ridotta -Mangimi per api
La vendita dei mangimi per le api costituiti i primi quattro da miscele di sciroppi di glucosio e fruttosio ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da materie prime vegetali quali amido di mais e amido di frumento e il quinto da sciroppo di zucchero idrolizzato, cioè saccarosio ad alto contenuto di fruttosio ottenuto per inversione (idrolisi) di una soluzione di zucchero da barbabietola, rientra, secondo il previsto parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031, per la quale è prevista l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta al 4%.