Novità normative e ultime circolari emesse
Con il decreto 30 aprile 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021, sono state introdotte una serie di modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021, applicabili al periodo d’imposta 2020.
Gli interventi contenuti nel decreto Mef, su cui la Commissione degli esperti, nella riunione dello scorso 9 aprile, ha dato parere favorevole, riguardano:
- correttivi Covid;
- individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale;
- ritocchi agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, il Decreto del 12 febbraio 2021, con le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.
Il Decreto rappresenta l’attuazione di quanto previsto dal D.l. numero 4/2019 con cui è stato introdotto nell’ordinamento italiano il Rdc, a beneficio dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale.
Il sussidio ha infatti tra i suoi scopi quello di incentivare l’inserimento / reinserimento nel mondo del lavoro, nonché l’avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa da parte dei beneficiari.
Attraverso il Decreto ministeriale vengono definite le modalità di richiesta del contributo addizionale e i requisiti per ottenerlo. Lo stesso sarà erogato dall’INPS in un’unica soluzione, pari a sei mensilità del Reddito, comunque nel rispetto di un tetto massimo di 780 euro mensili.
INPS
Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da giugno 2021
L’INPS, con il messaggio n. 1987 del 19 maggio 2021, rende no i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens:
- 563, relativo al “CCNL per i lavoratori delle imprese dei settori ortofrutta, agrumarie e loro derivati – UNIAP” (codice CNEL H343);
- 564, relativo al “CCNL ortofrutticoli ed agrumari – CONFLAVORO PMI” (codice CNEL H344);
- 565, relativo al “CCNL aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti settori: alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini – CONFLAVORO PMI” (codice CNEL E01G);
- 566, relativo al “CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro – CNL” (codice CNEL B01F);
- 567, relativo al “CCNL per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo e di navigazione non commerciale – UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL I656);
- 568, relativo al “CCNL per i lavoratori agricoli, florovivaisti, forestali e della pesca – UNILAVORO PMI” (codice CNEL A06D).
Prestazioni pensionistiche accreditate su conto di pagamento non intestato al pensionato
L’INPS, con il messaggio n. 1971 del 18 maggio 2021, ricorda che per consentire che il pagamento della pensione venga accreditato su un conto di pagamento non intestato al beneficiario, nei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari, occorre compilare il modulo “AP146”, con tale modulo il pensionato e l’Ente ospitante conferiscono all’Istituto bancario il mandato necessario. Tale mandato deve essere altresì sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell’atto così perfezionato alla competente Struttura territoriale INPS, che procede a validare l’operazione e a registrarla negli archivi informatici.
Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Precisazioni
L’Inps, con messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, in relazione all’esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di Cig, afferma che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (dell’artigianato e della somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, D.L. Cura Italia, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps né a un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
L’Istituto definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal D.L. 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Rinnovo del contratto a termine in deroga assistita
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 804 del 19 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla applicazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, a fronte delle istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale.
Precisando che dove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima stabilita dall’art. 19, comma 2, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento, ne consegue che laddove il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
INAIL
Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 14 del 18 aprile 2021, con la quale fornisce la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Gli importi aggiornati degli indennizzi hanno la decorrenza del 1° luglio 2020.
Per l’anno 2020, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2018 e il 2019 – pari allo 0,5%.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Benefici Zfu sisma Centro Italia
Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 162876 del 12 maggio 2021, estende a imprese e professionisti che hanno avviato dopo il 18 luglio 2019 (data di chiusura del precedente sportello agevolativo) una nuova iniziativa economica nella zona franca urbana, istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, la possibilità di usufruire delle previste agevolazioni fiscali e contributive.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Cassa forense nuovo codice tributo
Con risoluzione n. 34 del 21 maggio 2021, l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “E104”. E' la causale contributo che gli iscritti dovranno indicare nel modello F24 per versare i contributi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
Operativa dal 31 maggio dovrà essere segnalata nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito"
AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO
Il sostituto d’imposta, nel caso in cui il lavoratore residente in Italia e distaccato in Francia lavori, a causa della pandemia, da remoto in Italia, è tenuto a rideterminare il reddito del lavoratore basato sulla “retribuzione convenzionale” prevista dal decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il rientro in Italia, infatti, fa venir meno il requisito della permanenza all’estero necessario per l’applicazione della “retribuzione tabellare”.
Le regole per l’assolvimento dell'imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici prevedono l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, vale a dire il versamento tramite F24, con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. L’imposta, inoltre, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Risposta n. 348 del 17 maggio 2021 – Iva prestazioni accessorie
Iva ordinaria sulla fornitura di piattaforme robotiche per ortopedia protesica di anca e ginocchio, programmata da un Servizio sanitario regionale. Dal disciplinare di gara si evince, infatti, che l’acquisizione di tali strumentazioni costituisce la prestazione principale, che non può essere accessoria alla fornitura delle protesi, alle quali si applica l’Iva al 4% solo se il contratto attuativo dell’intera fornitura prevede corrispettivi distinti per le diverse fattispecie che lo compongono. In tal caso, infatti, la cessione delle protesi non sarebbe accessoria rispetto alla fornitura delle piattaforme robotiche e non verrebbe “trascinata” da queste nell’alveo dell’Iva piena. La cessione delle protesi e quella delle piattaforme robotiche, infatti, non sono in rapporto di stretta funzionalità.
Le somme corrisposte al beneficiario italiano deceduto, derivanti da un trust oltre oceano, non scontano l’imposta sulle successioni e donazioni, per mancanza del requisito della territorialità. Entrano, però, nell’attivo ereditario e, quindi, concorrono a formare la base imponibile della dichiarazione di successione degli eredi. Questi ultimi, in particolare, tenuto conto che il decesso è avvenuto a 2020 avanzato, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius, compilando il quadro RW, in quanto fino alla data del decesso lo stesso si qualifica come beneficiario individuato del trust estero, nonché come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust, secondo la normativa interna.
La revoca del trust con cui si restituiscono i beni ai soggetti che lo avevano istituito predisponendo un programma gestorio che, quindi, non si realizzerà, sconta l’imposta di registro e quelle ipocatastali in misura fissa.
Risposta n. 354 del 18 maggio 2021 – strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19
Le prestazioni che hanno per oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario, corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric indicati dall'Adm, sono ricomprese nelle prestazioni di servizi strettamente connesse agli strumenti di diagnostica in vitro per Covid-19 e devono ritenersi, fino al 31 dicembre 2022, esenti dall’Iva, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Dpr n. 633/1972.
Risposta n. 355 del 18 maggio 2021 – Gruppo IVA – divieto di compensazione orizzontale
Il divieto di compensazione orizzontale, previsto nel regime del Gruppo Iva, vale per tutti i partecipanti, incluso il rappresentante. Quest’ultimo, quindi, non potrà compensare i propri crediti d'imposta con il debito dello stesso Gruppo Iva cui appartiene.
Risposta n. 357 del 19 maggio 2021 – conformità apparecchi di gioco
La somma addebitata dal produttore/importatore all'acquirente degli apparecchi da intrattenimento Awp (amusement with prize), a titolo di rivalsa del "corrispettivo una tantum" dovuto dal cedente all’ex Aams per il rilascio del nulla-osta relativo alla distribuzione di tali apparecchi (Nod) entra nella base imponibile Iva. L'esercizio del diritto di rivalsa dell’una tantum, infatti, non è contemplato dalla norma di riferimento.
Risposta n. 359 del 20 maggio 2021 – rimborso iva non residente
La nomina di un rappresentante fiscale in Italia non preclude, alla società non residente che effettua nel Paese solo operazioni attive, per le quali il debitore d’imposta è il committente/cessionario nazionale, la facoltà di chiedere il rimborso Iva, sulle importazioni e gli acquisti realizzati, attraverso il “portale elettronico”. Le fatture e le bollette doganali, però, devono essere intestate alla partita Iva estera e non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentate dal rappresentante fiscale.
Risposta n. 360 del 20 maggio 2021 – Aliquota IVA applicabile ai servizi resi nei Marina Resort
Il trattamento Iva agevolato può essere applicato ai servizi resi dai Marina Resort, qualificati come strutture ricettive all'aria aperta, per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie imbarcazioni “ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”, indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale). L’aliquota è ordinaria, invece, per le prestazioni offerte sulle barche nell’ambito dello stazionamento in porto, come il varo o l’alaggio, o sulla terraferma, come il porto a secco.
Il contributo straordinario versato dai soci al consorzio per ristabilire il pareggio di bilancio e rimediare alle perdite d’esercizio causate dalle inadempienze di alcuni aderenti all’organismo non costituiscono compensi parametrati alle prestazioni di servizi rese dall’ente ai partecipanti e, quindi, non sono imponibili ai fini Iva.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
Consulenza giuridica n. 5 dell'18 maggio 2021 – regime iva agevolato destinazione sanitaria
Il trattamento di favore, previsto dall’articolo 124del Dl n. 34/2020, può essere applicato a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione e, pertanto, ne possono fruire tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore/distilleria fino alla vendita al dettaglio. La finalità sanitaria è rispettata nella generalità dei casi, ma se la sua dimostrazione non è desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la stessa può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta di verificare i dati e le situazioni oggettive.
L'esenzione Iva per le prestazioni dei discenti riguardano unicamente quelle prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Di conseguenza, scontano l’Iva ordinaria le cessioni dei test per la certificazione linguistica resi dagli enti certificatori con sede in Uk.
Se l’ente gestore dei corsi di istruzione e formazione rientra tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione (articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto Iva) e ha presentato espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (articolo 36-bis dello stesso decreto) può:
- annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale, non avendo l'obbligo di tenere il registro Iva vendite
- rilasciare una "quietanza di pagamento" quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Restano fermi gli altri adempimenti, ossia:
- rilasciare fattura elettronica, se è richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo
- registrare gli acquisti
- osservare gli ordinari obblighi Iva per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di aprile che è pari a 103,7%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di aprile 2021 è di 1,526393%.