Novità normative e ultime circolari emesse
Decreto sostegno bis. Pubblicato in gazzetta
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".
Il provvedimento contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese. Di seguito, i principali interventi nel settore lavoro.
In particolare, sono stati previsti: un nuovo meccanismo di indennizzi per i contributi a fondo perduto e sostegni dedicati per le attività che sono state finora maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid, risorse per garantire l’accesso al credito e la liquidità alle imprese, agevolazioni fiscali alla filiera del tessile e della moda, un nuovo intervento per potenziare la ricerca, lo sviluppo e la produzione nazionale di nuovi farmaci e vaccini, attraverso le risorse della nuova fondazione Enea Biomedical tech.
Sono confermati nel testo ufficiale del decreto Sostegni bis i nuovi contributi a fondo perduto, strutturati su tre diversi binari e che si chiuderanno a fine anno con l’erogazione degli aiuti a conguaglio.
Tra i bonus e le agevolazioni introdotte in via ufficiale ci sono le indennità INPS per gli stagionali, così come il reddito di emergenza, che tuttavia non è stato prorogato per gli ex beneficiari della Naspi.
In favore delle imprese viene poi introdotto nuovamente il bonus affitti del 60 per cento, accanto alla conferma del bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI, che scende al 30 per cento.
Ulteriori fondi vengono stanziati in favore dei titolari di partita IVA per introdurre sconti sulla Tari e agevolazioni in materia di bollette.
Sul fronte dei licenziamenti vien previsto il divieto di licenziare fino al 28 agosto per le aziende intenzionate ad utilizzare la cassa Covid a giugno. L'articolo 40 del decreto Sostegni bis prevede, in particolare, che i datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del primo luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale siano esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il del decreto 12 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 27 maggio 2021, stabilisce le modalità applicative dell’imposta di consumo sulle bevande edulcorate, ossia della sugar tax. L’imposta, introdotta dalla legge di bilancio 2020 per limitare il consumo di bevande con aggiunta di dolcificanti entra in vigore dal 1° gennaio 2022 dopo lo slittamento previsto dalla legge di bilancio 2021. L’imposta è pari a 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
INPS
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021, l’INPS pubblica le modalità di gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali cui sono tenuti ad iscriversi ed effettuare il versamento del contributo di finanziamento tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre lavoratori. L’Istituto specifica anche le modalità di composizione del flusso Uniemens sia per il pagamento del contributo che per il recupero di quanto già versato al FIS. Le nuove modalità di compilazione sono in vigore a partire dalla denuncia contributiva del mese di maggio 2021.
Rigetto dell'istanza di emersione dei rapporti di lavoro
L'INPS, con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021, detta le istruzioni sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza procedura di emersione di rapporti di lavoro prevista dal decreto legge n. 34/20.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Trattamento, ai fini IVA, delle operazioni relative ad attività di sharedpaymen
Con risoluzione n. 35 del 24 maggio 2021, l'Agenzia delle entrate ha precisato che non c’è Iva sul servizio di shared payment (pagamento condiviso) offerto da una società ai clienti del merchant (venditore di beni e servizi) il quale, a fronte della corresponsione di una commissione, che si configura al pari di un versamento di interessi, ottiene una monetizzazione anticipata dei propri crediti. In questo caso si tratta di un contratto di factoring che costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva.
Con la risoluzione n. 36 del 27 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte degli “agricoltori sotto-soglia”, che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Dl “Rilancio”.
L'Agenza delle entrate con la risoluzione n. 37 del 28 maggio 2021 ha precisato che il rimborso erogato dalla società ai propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” (Dad) ai loro figli, non è soggetto a ritenuta d’acconto e non costituisce reddito imponibile per il lavoratore. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la Dad. Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione a patto che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dalla scuola o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.
Benefici prima casa per edifici acquistati in giudizio
L'Agenza delle Entrate con la risoluzione n. 38 del 28 maggio 2021 ha affermato che ledichiarazioni sul possesso dei requisiti che l’acquirente deve rendere per fruire dei benefici “prima casa”, nel caso in cui il trasferimento immobiliare avviene con provvedimento giudiziale possono essere fornite successivamente al giudizio ma prima della registrazione dell’atto giudiziale. Il sistema “prezzo-valore”, inoltre, che consente alle persone fisiche che acquistano un immobile di individuare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nel valore catastale anziché in quello venale, vale anche nei casi in cui il trasferimento avviene con provvedimento giudiziale. Anche in questo caso le dichiarazioni sono di regola effettuate nelle more del giudizio ma possono essere formulate dal contribuente anche successivamente ma non oltre la registrazione del provvedimento giudiziale.
AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO
Risposta n. 362 del 24 maggio 2021 – Aliquota IVA mangimi per animali
Aliquota Iva al 4% la cessione del mangime costituito da farina derivata dalla macinazione di piselli secchi ad alto contenuto proteico. L’amministrazione delle dogane e dei monopoli, dopo avere testato i “tenori” di amido e cenere del prodotto, ha rilevato che lo stesso mantiene le caratteristiche essenziali del legume d’origine.
Risposta n. 364 del 24 maggio 2021– Detrazioni acquisto case antisismiche
Ammessi al Superbonus gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti con aumento volumetrico. L'impresa che esegue i lavori, invece, non potrà beneficiare delle detrazioni per riqualificazioni energetiche e Sismabonus per il “fondo commerciale” che utilizzerà come sede operativa, trattandosi di un intervento di nuova costruzione.
Risposta n. 365 del 24 maggio 2021- Detrazioni acquisto case antisismiche, procedura autorizzatoria
Gli acquirenti di unità abitative facenti parti di un complesso industriale riqualificato sito in una zona a rischio sismico non potranno beneficiare della detrazione d’imposta prevista dalla normativa, in quanto, secondo i fatti rappresentati dall’istante, le procedure autorizzatorie sono state avviate in data antecedente il 1° gennaio 2017. La normativa sul bonus in esame, infatti, prevede che l’iter delle autorizzazioni sia successivo a tale data (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013).
Risposta n. 367 del 24 maggio 2021 – Credito d'imposta canone di locazione
L’esercente che all’inizio dello stato di emergenza da Covid-19 aveva sede operativa o domicilio fiscale in un comune colpito da evento calamitoso con stato di emergenza ancora in atto, può fruire del credito d'imposta previsto dal decreto “Rilancio” a risarcimento dei canoni di locazione versati nel periodo di lockdowna prescindere dalla riduzione di fatturato.
Risposta n. 371 del 24 maggio 2021 – smart working rimborso del traffico dati
Il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
Si contributo a fondo perduto, previsto dal decreto “Agosto” a favore degli operatori che lavorano principalmente grazie ai visitatori stranieri e notevolmente danneggiati dalla pandemia, per l’attività svolta come servizio tour, con indicazione del fatturato e dei corrispettivi relativi agli autoservizi resi all’interno del territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti.
L’impresa che ha sottoscritto nel 2019 un accordo preventivo con l’Agenzia per accedere alle agevolazioni “patent box”, la quale constata che, nel periodo d'imposta 2015, lo sfruttamento economico del marchio storico ha generato una perdita, può rinviare gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
Il conferimento di un fabbricato a favore di un fondo immobiliare comporta, al pari dell’alienazione, il trasferimento dell’immobile avente, come contropartita, l'attribuzione di quote del fondo immobiliare alla conferente. Tale operazione, di conseguenza, può fruire delle imposte di registro e ipotacastali fisse, nella misura di 200 euro ciascuna.