Novità normative e ultime circolari emesse
In gazzetta le nuove regole dell'iva nel commercio elettronico
Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Entrano in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove regole IVA UE sull’e-commerce, recepite in Italia con D.Lgs. n. 83/2021. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
L’INPS, con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ed i nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021.
Le tabelle tengono conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal D.L. n. 79/2021. Le nuove tabelle restano in vigore fino alla piena operatività dell’assegno unico universale. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.
L’INPS, con il messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021, precisa con riferimento al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute in caso di lavoratori domestici che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui si riferiscono.
Ammortizzatori Covid: differimento dei termini decadenziali
Con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 , l'INPS fornisce le istruzioni sul differimento dei termini decadenziali per i trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Sostegni
L'INPS comunica che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di Cassa integrazione ordinaria e in deroga, di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali , del Fondo di integrazione salariale, nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Il messaggio precisa, inoltre, che potranno beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, oltre che le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei medesimi mesi e che si estende a quelli successivi.
Decreto Sostegni bis, indennità in favore di alcune categorie di lavoratori
L’Inps, con messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, ha offerto indicazioni in merito alle indennità COVID-19 previste per alcune categorie di lavoratori, tra cui pescatori autonomi e operai agricoli, e sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015, come previsto dal D.L. Sostegni-bis.
L’Istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche.
MINISTERO DEL LAVORO
Smart working e collocamento obbligatorio
Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 10 giugno 2021, ha chiarito che i dipendenti in smart working devono essere esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999.
L’istanza formulata dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro prende le mosse dalla previsione contenuta nell’articolo 23, D.Lgs. 80/2015, che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”. Il Ministero ritiene che, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, sia possibile un’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working, con la conseguente esclusione anche di questi ultimi per la determinazione della quota di riserva, in considerazione delle analogie riscontrabili tra tali istituti, entrambi caratterizzati da una comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa, nonché da similari modalità organizzative flessibili che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 966 del 17 giugno 2021, si sofferma sull’applicazione della diffida obbligatoria in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3della L.n. 68/1999 per più annualità, affermando che affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, come previsto dall’art. 13,occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti. Ciò vale anche laddove l’assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro. In tali casi si potrà, infatti, procedere mediante diffida “ora per allora” ammettendo direttamente il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nel minimo edittale. Diversamente avviene nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione previsto dall’art. 3 per effetto di una riduzione dell’organico aziendale. In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. Pertanto, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art. 15 unicamente mediante notifica di illecito ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi.
Obbligo di richiesta del casellario giudiziale e calcolo della sanzione
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 967 del 17 giugno 2021 afferma che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente”più lavoratori in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 , la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Distacco transnazionale. Precisazioni dall'Ispettorato
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro , con la nota n. 936 del 15 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale
Per l'ok al distacco transnazionale, l'Agenzia di lavoro interinale deve dimostrare di svolgere la somministrazione di lavoro anche nel proprio Paese di stabilimento «in maniera significativa», con riguardo al fatturato. l'Ispettorato Nazionale del Lavoro n, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea (Corte UE 3 giugno 2021 n. 784/19). Alla luce della sentenza della Corte UE, specifica che l'acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nello stato membro di stabilimento dell'impresa interinale; dati da rapportare al fatturato totale, comprensivo anche del ricavato derivante da operazioni transnazionali di somministrazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE
È stato pubblicato il provvedimento del 15 giugno 2021, dell'Agenzia delle entrate che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità dell’Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del Dpr n. 633/1972.
In rete anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per l'invio.
Per beneficiare della non imponibilità dell’Iva, la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti può essere trasmessa dal 15 luglio 2021, utilizzando il software gratuito “dichiarazionenautica”
Bonus acqua potabile: definite le regole
Con il provvedimento del 16 giugno 2021,l 'Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica. Approvati il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” e le relative istruzioni, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa, ai fini del riconoscimento del bonus fiscale. A febbraio 2022 la comunicazione delle spese sostenute nel 2021.
Naspi definite le regole per l'esenzione Irpef
Con il provvedimento del 17 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri per beneficiare della non imponibilità Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI, la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, in attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2020. Definite, quindi, le comunicazioni per consentire l’esenzione della NASpI anticipata, in un'unica soluzione, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, e per attestare all’istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO
Risposta n. 405 del 15 giugno 2021- contributo decreto ristori e assenza di calo di fatturato
L’associazione sportiva dilettantistica con sede in un comune colpito da eventi calamitosi, che ha ricevuto il primo contributo a fondo perduto (quello regolato dall’articolo 25 del Dl “Rilancio”) e che automaticamente ha incassato anche il secondo (quello di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto “Ristori”) non deve restituire nulla anche se non ha subito alcun calo di fatturato. se in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento.
Il nuovo sussidio, previsto dal decreto legge “Ristori”, rimanda espressamente agli stessi presupposti stabiliti, riguardo al calcolo del contributo, dalla prima disposizione di emergenza.
In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (Runts), la Fondazione estera, che riceve erogazioni liberali anche da residenti italiani, può entrare nel perimetro delle agevolazioni previste dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017) solo se iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, presso l’Agenzia delle Entrate.
Risposta n. 408 del 16 giugno 2021 – regime fiscaleretribuzione incentivante – tassazione separata
Va assoggettata a tassazione separata la retribuzione incentivante percepita dal personale del servizio ispettivo che ha effettuato il proprio lavoro nel secondo semestre dell’anno precedente. Il ritardo della corresponsione degli emolumenti è dovuto a una causa giuridica, cioè all'emanazione del decreto direttoriale dell’amministrazione, che interviene l’anno successivo a quello cui i compensi incentivanti si riferiscono.
Il contribuente che ha iniziato i lavori, con i relativi pagamenti, nel 2020, per la riqualificazione e la trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore e che rappresenta di aver presentato, in data 27 agosto 2020, allo sportello unico del Comune competente, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'allegato B nel modello descritto dal Dm n. 58/2017, per attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore, può accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus, in alternativa al Sismabonus, a condizione che entro la fine dei lavori produca anche l'attestazione della congruità delle spese.
A nulla rileva la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i sussidi distribuiti in seguito all'emergenza sanitaria. Quello che importa è la natura degli stessi, se si tratta di contributi erogati per superare la crisi derivante dall’emergenza epidemiologica, questi sono esenti dalle imposte sui redditi e dall’Irap.
Rientrano nella disciplina agevolativa che prevede l’imposta fissa di bollo sui contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso, ai sensi dell’articolo 2, comma 150 della legge n. 662/1996, anche i contratti dei conti di moneta elettronica e di pagamento. Infatti, i servizi resi mediante carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere erogati tramite carte virtuali su smartphone, App, WebApp.
Risposta n. 413 del 16 giugno 2021 – atto di comunione
L’atto di messa in comunione di beni immobili da parte di due coniugi, che intendono devolvere ai propri figli in parti uguali gli immobili pre-posseduti da ciascun genitore, ha natura dichiarativa e soggetto all'imposta di registro nella misura dell’1%.
Risposta n. 416 del 18 giugno 2021 – Trasmissione al Sistema Tessera Sanitari
La struttura non autorizzata dalla Regione all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti delle persone e chiamata in aiuto dall’ente territoriale soltanto a causa della pandemia per accelerare lo svolgimento di test diagnostici per la ricerca del virus Sars-CoV-2, non è tenuta a trasmettere i dati relativi alla spesa sostenuta dai pazienti al Sistema tessera sanitaria ai fini della precompilata.
Risposta n. 419 del 18 giugno 2021 – imposta di bollo prospetti attestanti assegni vitalizi
I prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri o ex consiglieri regionali rientrano tra gli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, in quanto hanno la funzione di quietanza delle somme erogate, oltre che indicare l'imponibile lordo, le trattenute e l'importo netto da liquidare, accreditato al beneficiario, tramite il tesoriere del Consiglio regionale.
AGENZIA DELLE DOGANE
Esenzione da accisa per i rifornimenti a navi da crociera in sosta forzosa
l'Agenzia delle dogane con la circolare n. 20 del 16 giugno 2021 ha disposto che non sono dovute le accise sui rifornimenti di prodotti energetici utilizzati come carburanti dalle navi da crociera ferme per le misure adottate a contrasto della pandemia, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di maggio che è pari a 103,60%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di maggio 2021 è di 1,578079%.