I chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale per la retribuzione incentivante corrisposta nel periodo d’imposta successivo alla prestazione
La corresponsione di emolumenti incentivanti ai dipendenti in un periodo d’imposta successivo alla prestazione lavorativa è assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir nel caso in cui il ritardo sia legato a una “causa giuridica”, quale l’emanazione di un decreto direttoriale dell’amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello n. 408/2021 in materia di regime fiscale applicabile, ricorda che non è necessario effettuare alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione quando ricorra una delle cause giuridiche elencate, senza altra indicazione, nell’articolo 17 del Tuir. In questo caso, infatti, è di per sé legittimata l’applicazione della tassazione separata, introdotta per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del principio di cassa sulle aliquote Irpef.
Notizie correlate: Incentivo all’esodo, ok alla tassazione separata – La gestione dei rapporti di lavoro è riservata ai CdL – Retribuzioni convenzionali escluse per lo smart working