La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E si applica a tutte le società, a prescindere dal settore di operatività
Con la risoluzione del 28 giugno 2021 n. 44, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi e operativi in materia di conversione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE. Il provvedimento analizza il nuovo regime, introdotto dall’integrale sostituzione dell’articolo 44-bis del DL n. 34/2019 (come da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del Sostegni-bis, in corso di conversione), con cui si dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le DTA riferite a specifiche componenti, anche se non iscritte in bilancio.
L’Agenzia ha precisato, sulla base del dato letterale della norma, che tra i beneficiari rientrano tutte le società che presentino perdite fiscali o eccedenze Ace non ancora computate a riduzione dell’imponibile (comma 1 dell'articolo 44-bis citato), a prescindere dal settore in cui operano.
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