Novità normative e ultime circolari emesse
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021, la Legge n. 101 del 1° luglio 2021, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che istituisce il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Il decreto prevede inoltre un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, attraverso un incremento di 15,5 miliardi di euro per le annualità che vanno dal 2022 al 2031. Tale incremento è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti delPiano nazionale di ripresa e resilienza.
INPS
Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021
L’INPS, con la circolare n. 97 del 5 luglio 2021, ha reso noto l’importo dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021.
L’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, è pari al 29,39% (20,55 % a carico del concedente – esclusa la quota base pari a 0,11% – e 8,84% a carico del concessionario).
Sono riconfermati gli esoneri delle aliquote contributive pari allo 0,43% per gli assegni familiari, allo 0,03% per la tutela della maternità e dello 0,34% per la disoccupazione.
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro rimangono nella misura del 10,125%, mentre l’addizionale INAIL è pari a 3,1185%.
Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”
L’Inps, con circolare n. 96 del 5 luglio 2021, pubblica le istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID 2021 per genitori in modalità oraria, come previsto dal D.L. 30/2021. Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021. Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
L’INPS, con la circolare n. 100 dell’8 luglio 2021, riepiloga l’assetto assicurativo e contributivo relativo ai soci delle cooperative della piccola pesca cui sono obbligatoriamente iscritti i soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:
– essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi;
– possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del codice della navigazione;
– esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore.
Per i soci delle cooperative di pesca delle acque interne, iscritte nell’Albo nazionale degli enti cooperativi, rileva la circostanza che gli stessi siano pescatori di mestiere, forniti di autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.
Con la circolare n. 99 dell'8 luglio 2021 Inps concede più tempo ai datori di lavoro per la richiesta di cassa integrazione prevista dal decreto sostegni. Fornisce anche le istruzioni per l'indennità destinata ai lavoratori portuali .
In particolare si adeguano le istruzioni a quanto previsto dalla conversione in legge del decreto che ha regolamentato la possibilità di chiedere gli ammortizzatori sociali in continuità con i precedenti senza attendere la data del 1 aprile, prevista inizialmente dal decreto.
L’INPS, con la circolare n. 98 dell’8 luglio 2021, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e in applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, fornisce le indicazioni in materia di ammortizzatori sociali e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali.
MINISTERO DEL LAVORO
INAIL – riduzione dei premi per il 2021
Con il decreto interministeriale del 9 giugno 2021 Il Ministero del Lavoro conferma, anche per il 2021, la riduzione del tasso medio di tariffa applicabile per la determinazione del premio INAIL.
Queste le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione:
lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) |
Riduzione |
Fino a 10 |
28% |
Da 10,01 a 50 |
18% |
Da 50,01 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Tutela da stress termico ambientale è possibile ricorrere alla Cigo
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 4639 del 2 luglio 2021, afferma che è possibile ricorrere alla Cigo per tutelare alcune categorie di lavoratori impiegati in attività esposte al sole, in caso di temperature troppo elevate.
L’Ispettorato sottolinea l'importanza di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, che potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 del Ministero della salute, che ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l’individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici, al link https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT, nonché i contenuti del progetto worklimate (https://www.worklimate.it).
Nel corso delle predette iniziative, sarà rappresentata alle aziende interessate la possibilità di aderire a quanto previsto dal messaggio Inps n. 1856/2017, secondo cui le temperature superiori a 35° che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, costituiscono evento che può dare titolo alla Cigo
INPGI
Gestione Separata INPGI – Versamento contributi minimi 2021
L’Inpgi, con circolare n. 7 del 5 luglio 2021, informa che il 31 luglio 2021 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2021: sono tenuti al versamento tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che, nel corso dell’anno 2021, abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
l'Istituto, secondo l’articolo 1, commi 20 ss., L. 178/2020, che ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti assicurati presso le Casse previdenziali professionali autonome (quale la Gestione separata Inpgi) e alle apposite Gestioni Inps, purché abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nell’anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno precedente, nelle more della pubblicazione del D.I. attuativo, precisa che l’atto n. 9/2021 del Comitato amministratore della Gestione separata ha deliberato che gli iscritti in possesso dei suddetti requisiti possono posticipare il versamento del contributo minimo 2021: qualora non venisse pubblicato il D.I. che fissa la nuova scadenza, la quota di esonero contributivo dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Contributo a fondo perduto per riduzione canoni affitti: pronto il modello
Con il provvedimento del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per l’invio “dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”, con le relative istruzioni. Da oggi e fino al 6 settembre 2021 è possibile utilizzare il software per inviare online al Fisco l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto da erogare al locatore che, nel corso del 2021, ha proceduto alla rinegoziazione in diminuzione del canone di locazione.
Decreto rilancio: istituiti i codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto
Con la risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per recuperare i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto rilancio.
I contributi in questione. Arrivano in tre:
- “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”
- “7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”
- “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
Devono essere dunque inseriti nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), rispettivamente, per riversare il cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi interessi e sanzioni.
Con il provvedimento dell’8 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate fissa le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati, sono stabilite le attività di memorizzazione dei dati e la tenuta dei registri Iva convalidati e le regole di trattamento dei dati e sicurezza, viene individuata la platea degli operatori Iva destinatari. Insieme al provvedimento sono pubblicati due allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva (allegato A) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati (allegato B). Disponibili dal 13 settembre le bozze dei registri Iva del terzo trimestre 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO
Le spese sostenute per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al Superbonus e possono usufruire dell’agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età, sempreché, naturalmente, l’opera sia trainata da un intervento trainante
Corretto applicare il regime di non imponibilità Iva al noleggio/locazione di mezzi e macchinari utilizzati all’interno delle aree aeroportuali e ai servizi di manutenzione e assistenza tecnica per assicurare il funzionamento, l’ampliamento e l’ammodernamento degli stessi mezzi all’interno dello stesso luogo. Imponibili, invece, le forniture dei pezzi di ricambio.
Ai corrispettivi percepiti da relatori indipendenti forniti di partita Iva, diversi dagli enti strumentali e dalle Saf (scuole di alta formazione), per l'attività di formazione svolta in base ad accordi di cooperazione, convenzione, collaborazione con Ordini territoriali aventi lo status di enti pubblici, si applica l’imposta in misura ordinaria.
Risposta n. 458 del 7 luglio 2021- Smart working dei distaccati in Cina
Il reddito di lavoro dipendente svolto in Italia e percepito dai dipendenti della consociata cinese rileva fiscalmente anche nel nostro Paese, sulla base del combinato disposto fra l’articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir e l’Accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina.
Con riguardo agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, per verificare il numero di unità immobiliari complessive, rilevino solamente quelle a uso abitativo oppure si debbano conteggiare anche le unità pertinenziali. E, se così fosse, per fruire comunque dell’agevolazione, intenderebbe donare le suddette abitazioni e pertinenze a moglie e figlie, costituendo successivamente un condominio, sempre che l’operazione non configuri un abuso del diritto.
In questo caso l’Agenzia spiega che l’istante può fruire del Superbonus mantenendo la proprietà dell’intero edificio, perché l’accesso all’agevolazione prevede il conteggio delle sole unità abitative.
Il regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef per le persone fisiche titolari di pensione di fonte estera previsto dall'articolo 24-ter del Tuir comprende le prestazioni pensionistiche integrative.
Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo i compensi erogati ai medici aderenti al regime forfettario, esterni all’amministrazione, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con un ministero. Questo perché l'attività dei contratti rientra nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo e, in base al principio di attrazione, gli emolumenti percepiti costituiscono redditi di natura professionale.
agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi (cfr, tra gli altri, circolare n. 24/2020) forniti relativamente agli edifici in "condominio".
Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus – al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.
Le istanze di rateizzazione degli avvisi di accertamento relativi a Ici, Imu, Tasi, Tari e contributo di soggiorno presentate dai cittadini al Comune non pagano l’imposta di bollo. Esenzione “in modo assoluto” anche per le richieste di rateizzazione relative alle entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale degli enti locali come il canone di occupazione del suolo pubblico.
Risposta n. 466 del 7 luglio 2021- iva agevolata disabili – nota di variazione in diminuzione
La documentazione ancora non idonea a certificare la disabilità psichica del figlio al momento dell’acquisto della vettura non impedisce al genitore di usufruire dell’Iva ridotta anche se la fattura è stata emessa dal concessionario ad aliquota ordinaria.
Le operazioni di cessioni di beni e/o di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un ministero da parte di fornitori, cottimisti e prestatori, per le quali il dicastero non stipula alcun tipo di contratto (di appalto, subappalto o di risultato) con un determinato committente ma è lo stesso dicastero a realizzare in economia gli interventi, provvedendo a effettuare acquisti di beni e servizi (materiali, cottimi e servizi vari oltre gli eventuali noleggi a caldo o a freddo dei macchinari necessari per la relativa posa in opera) destinati e funzionali alla realizzazione degli stessi, non possono rientrare nel perimetro della non imponibilità Iva.
Risposta n. 468 del 7 luglio 2021- IVA – Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni
Distributore di carburanti e car wash fino a luglio 2019, da allora solo lavaggio auto. Per il calcolo del “sostegno” a fondo perduto (articolo 1, Dl 41/2021), che si deve basare sul raffronto tra l’ammontare medio dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019 e quello del 2020, l’ex gestore può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi a quest’ultima attività
L’acquisto e lo sviluppo di software che consentono di ridurre i contatti tra il personale e i clienti nelle strutture alberghiere e nei ristoranti, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, rientra nel campo di applicazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Risposta n. 471 del 9 luglio 2021 – opzione dell’Iva separata
Un fondo che in conformità ai propri scopi istituzionali provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse nell'interesse degli aderenti, tramite operazioni di locazione e compravendita di immobili, potrà fruire del regime dell’Iva separata per la nuova attività di valorizzazione urbanistica su un complesso immobiliare che sarà riconvertito dall’attuale destinazione “uso uffici” a quella residenziale.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
I voucher emessi dalle agenzie di viaggio, a titolo di rimborso delle somme già versate per i viaggi di istruzione cancellati a causa del Covid-19, sono riconducibili tra i buoni-corrispettivo multiuso, poiché, al momento dell’emissione, non si conosce la tipologia dei servizi fruibili con gli stessi (ad esempio, pacchetti più o meno complessi, ovvero più viaggi, o ancora, viaggi destinati all'estero e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina Iva applicabile alle prestazioni cui gli stessi danno diritto già all’atto della loro emissione. Ne deriva che le agenzie di viaggio possono riemettere le fatture al momento della fruizione dei suddetti voucher.