La circolare Inps n. 99 recepisce le novità introdotte dalla L. n. 69/2021 e detta le istruzioni operative per colmare il "gap" venutosi a creare
Con la circolare n.99 dell’8 luglio, l’Inps recepisce modifiche e integrazioni apportate dalla legge n. 69/2021, di conversione al decreto Sostegni, in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. Le novità riguardano i trattamenti CIGO, CIGD e ASO emergenziali e consentono ai datori di lavoro, che hanno sospeso l’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio, di usufruire dei trattamenti previsti dal decreto Sostegni in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla legge di Bilancio 2021. Nella circolare si precisa, infatti, che i datori di lavoro cui siano stati autorizzati i periodi di 12 settimane previsti dalla Legge di Bilancio e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, potranno inviare una domanda integrativa per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021, colmando così il vuoto normativo venutosi a creare per le imprese che hanno fatto ricorso allo strumento. La presentazione della domande – si legge nella circolare – dovrà avvenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare. I termini decadenziali di invio delle domande sono differiti al 30 giugno per le domande i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, l’Inps precisa inoltre che beneficiano del differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti. Nel documento, inoltre, l’Istituto ribadisce che per le domande presentate dalle aziende relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane in più previste dall’ultima manovra in quanto resta confermata la disciplina ordinaria per cui le istanze devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Indicazioni anche per i datori di lavoro che hanno sbagliato nell’inoltrare le domande che hanno la possibilità di rettificare l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza. Segue, nella circolare, un riepilogo delle istruzioni operative, così come già illustrate con il messaggio n. 2310/2021.
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