
Tra le novità introdotte dalla legge n.147/2021 la gestione della piattaforma telematica per gli iscritti al registro delle imprese
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.254 del 23 ottobre 2021 la legge 21 ottobre 2021 n. 147 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n.118, recante "misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" in vigore dal 24 ottobre 2021. Al fine di aiutare le imprese in difficoltà o insolventi e di far fronte alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto convertito in legge ha previsto il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e per l'applicazione delle procedure d'allerta. Prorogato, inoltre, il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e cooperative; si introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi a cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto, un soggetto terzo e indipendente munito di specifiche competenze e al quale viene affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori. La piattaforma, gestita sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e dello Sviluppo Economico, contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test di verifica per la perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Vengono, inoltre, stabiliti i criteri per la nomina degli esperti, le modalità per la domanda di iscrizione all’elenco, i requisiti e la formazione necessari per accedervi. Infine, la legge n. 147/2021 interviene anche in tema di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento stabilendo che nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Emanate infine ulteriori disposizioni in materia di giustizia e di procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati ordinari.
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