A Diciottominuti, i chiarimenti dell’avvocato Sanna Randaccio sugli obblighi a carico delle imprese private sopra i 50 dipendenti
Manca poco per dotarsi del canale interno di segnalazione per le violazioni whistleblowing. Dal prossimo 17 dicembre, infatti, le aziende private sopra i 50 dipendenti dovranno adeguare o istituire un canale interno all’impresa a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni sul posto di lavoro. L’adempimento obbligatorio per i datori di lavoro, va ricordato, è stato introdotto in attuazione della direttiva europea 2019/1937 con il D.Lgs. n. 24/2023. “La prima cosa che il datore di lavoro privato deve fare è capire se rientra tra i destinatari del Decreto, vale a dire se ha più o meno di 50 dipendenti”, spiega l’avvocato Rafaele Sanna Randaccio, intervenuto, lo scorso 23 novembre, durante la puntata di DiciottoMinuti- Uno sguardo sull’attualità. E infatti soggette all’obbligo – dice la norma – sono le aziende private che hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o indeterminato e “tra questi non rientrano i lavoratori interinali”, ci tiene a precisare Sanna Randaccio che poi fa chiarezza sulla principale criticità, vale a dire l’istituzione del canale interno all’impresa. Quest’ultimo “deve presentare tutte le garanzie rispetto allo scopo che la norma si prefigge, cioè tutelare la riservatezza del dipendente, del soggetto che fa la segnalazione e impedire l’adozione di misure ritorsive connesse alla dichiarazione”. Ma non tutte le realtà aziendali sono dotate della tecnologia adeguata a veicolare le informazioni in modo riservato. E allora come rimediare? Affidandosi a un soggetto esterno che doterà il datore “di un software in grado di raccogliere la segnalazione e trasmetterla in modo criptato al destinatario”. L’altra criticità al momento esistente è che la norma non solo prevede che la segnalazione venga fatta in modo criptato, “ma chiede al datore un ulteriore sforzo, cioè quello di tutelare non solo il dipendente da cui arriva la segnalazione, ma anche il soggetto che viene segnalato, perché fino a quando non viene accertata la sua responsabilità, non dovrà essere discriminato”. In chiusura di intervento, anche un suggerimento per non incorrere in sanzioni "salate" per non aver attivato il canale interno o per averlo fatto senza rispettare le disposizioni della norma. Se la scelta dell’azienda ricade sull'operatore esterno – precisa Sanna Randaccio – è importante “selezionare qualcuno che sia competente e abbia le garanzie assicurative a copertura di eventuali sanzioni a carico dell’impresa”.
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