Per i periodi di competenza relativi al 2022, la domanda va presentata entro e non oltre il prossimo il 15 dicembre
Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori dello spettacolo avranno accesso all’indennità di discontinuità. La misura, introdotta con il D.Lgs. n. 175/2023, in vigore dallo scorso 3 dicembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre scorso. L’indennità, strutturale e permanente, è riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi, compresi i co.co.co, dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 182/1997 di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 luglio 2023 e dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari dell’indennità di disponibilità di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.81/2015 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto in oggetto; tra questi, essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano; essere residente in Italia da almeno un anno ed essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. L’indennità in esame (art. 3) è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità, “detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive”. Va aggiunto, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, che “non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione”. L’indennità è inoltre corrisposta in un’unica soluzione previa domanda presentata dal lavoratore all’Inps entro il 30 marzo di ciascun anno. Per quanto riguarda, invece, i periodi di competenza relativi all’anno 2022, la domanda va presentata entro e non oltre il prossimo il 15 dicembre 2023. Da segnalare anche l’articolo 4 del Decreto in esame sulla contribuzione figurativa, “rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo massimo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo” e l’articolo 5 sulle misure finalizzate a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità in oggetto.
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