Dal 1° gennaio 2024 e fino al 30.03.2024 l’invio delle istanze relative ai periodi di competenza dell’anno 2023
L’Inps ritorna sulla domanda dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore spettacolo. Con il messaggio n. 4382 dello scorso 6 dicembre, successivo alla comunicazione fatta dall’istituto con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre, l’Inps ricorda che l’articolo 8 del D.Lgs. n. 175/2023 prevede, in via transitoria, la possibilità di inoltrare la domanda dell’indennità in esame riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre il prossimo 15 dicembre. Per quanto riguarda il regime ordinario, a partire dal 1° gennaio 2024, “i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda”. Pertanto – conclude l’Istituto – le istanze riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.
Notizie correlate: Spettacolo: dal 2024 l’indennità di discontinuità – Spettacolo, in Gazzetta Ufficiale la lista dei lavoratori discontinui – Malattie professionali: in GU l’aggiornamento delle tabelle