Possibile integrare la denuncia presentata senza versare sanzioni in presenza di fatture di acquisto regolari
Si può ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, per mero errore, il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione dell’Iva, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tempestivamente tale facoltà. Resta, dunque, possibile “integrare”, non oltre il termine stabilito dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto Iva), l’originaria dichiarazione Iva presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate. Il termine in questione è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Così l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 479 del 18 dicembre scorso, nella quale ha fornito chiarimenti ad una Società che per errore ha riversato all’Erario l’imposta sul valore aggiunto originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione 2022, l’imposta relativa a determinate operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021 dalla S.r.l. Nell’offrire il suo parere, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del Decreto Iva, per cui il diritto alla detrazione dell’imposta relativi a beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso diritto. A tal proposito, con la circolare n. 1/E/2018 l’Erario ha chiarito che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione “sostanziale” dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e “formale” del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 del citato decreto. Lo stesso diritto alla detrazione, inoltre, può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti (sostanziale e formale) e con riferimento al medesimo anno. Ma in ogni caso – ha sottolineato ancora l’Agenzia – l’effettività del diritto alla detrazione dell’Iva e il principio di neutralità dell’imposta sono garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa “a favore”, con la quale è possibile correggere in linea generale omissioni ed errori che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, oppure un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile. Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, può “recuperare” l’imposta presentando la dichiarazione integrativa.
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