Riduzione delle aliquote da 4 a 3 per il 2024 e maggiorazione al 20% del costo ammesso a deduzione per i neoassunti a tempo indeterminato alcune delle novità del provvedimento
Approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre il D.Lgs. n. 216/2023, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Il provvedimento legislativo, in vigore dal 31 dicembre scorso, rappresenta il primo dei decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023). Nel dettaglio, viene prevista per tutto il 2024 una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef: 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43% per i redditi che superano i 50.000 euro. Sempre per il 2024 viene innalzata a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR. La somma a titolo di trattamento integrativo è riconosciuta ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore ai 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per tipo di reddito, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR. Nel provvedimento, inoltre, figura una riduzione di 260 euro della detrazione dell’imposta lorda, spettante per il 2024 e in relazione ad alcuni oneri sostenuti da contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; erogazioni liberali in favore dei partiti politici; premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Inoltre, per garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, il termine per modificare gli stessi scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 è differito al 15 aprile 2024 (per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ci sarà tempo fino al 15 maggio 2024). Nel caso in cui i Comuni entro il 15 aprile non adottassero la delibera volta a modificare gli stessi scaglioni, l’addizionale comunale all’Irpef si applicherà sulla base delle aliquote vigenti per il 2023. Spazio nel provvedimento anche alla maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, nel caso di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel 2024. L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Non spetta, invece, alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 216/2023, saranno stabiliti gli interventi attuativi di tale disposizione con riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la maggiorazione complessiva non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per le categorie in questione. Infine, il Fondo per l’attuazione della delega fiscale – istituito dall’art. 22, comma 3, secondo periodo della legge n. 111/2023 – viene incrementato di 3.482,3 milioni di euro per il 2025, 2.681,9 milioni di euro per il 2026, 2.842,7 milioni di euro per il 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
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