La rettifica parziale dell’Inps su alcuni paragrafi della circolare 102/23 che ha fornito le prime indicazioni sul regime speciale di lavoro occasionale in agricoltura
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. Tale limite si riferisce “al singolo anno civile e riguarda il singolo lavoratore”. Non solo. Nella comunicazione al Centro per l’impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita “si computano prendendo in considerazione esclusivamente le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi”. Le precisazioni arrivano direttamente dall’Inps che con il messaggio n. 4688 dello scorso 28 dicembre rettifica parzialmente quanto indicato ai paragrafi 4 e 6.1 della circolare n. 102/2023 che forniva le prime indicazioni su LOAgri, regime speciale di lavoro occasionale in agricoltura di carattere transitorio (biennio 2023-2024), introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Riportato infine nel messaggio un utile esempio per meglio precisare quanto illustrato ai citati paragrafi della circolare 102 citata.
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