Dall’Inps un riepilogo su ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito previsti dalla Legge n. 213/2023
ISCRO resa strutturale dalla Manovra 2024. Dal 1° gennaio l’indennità introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di Bilancio 2021 diventa stabile. È una delle novità contenute nella circolare n. 4 del 5 gennaio 2024 con cui l’Inps riepiloga le principali disposizioni a contenuto lavoristico contenute nella legge di Bilancio 2024, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito in favore delle famiglie destinate a produrre effetti nell’anno in corso. L’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/95, viene “erogata per sei mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda” ed “è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili”. Ampio spazio viene dato nella circolare alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto; tra queste, il trattamento di sostegno previsto dal comma 170 dell’articolo 1 della Manovra 2024 che destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Incrementata poi di 50 milioni di euro la dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 che si attesta quest’anno a 100 milioni di euro. La Manovra 2024 riconosce inoltre un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. L’Inps ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Quest’anno continuerà inoltre a trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 22 ter del citato D.Lgs. n. 148/2015, che, “al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria”; trattamento che potrà essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Nessuna proroga invece per il trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.Lgs. n. 148/2015). Per quanto riguarda invece le disposizioni in materia di sostegno alle famiglie l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale. Il citato comma, infatti, novellando l’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/01 a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, “dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Solo per il 2024, la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione”. La nuova misura di sostegno, “che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023”. Prorogate poi alcune misure, tra cui i trattamenti di sostegno per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center e in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziarie. Nel documento di prassi, infine, anche le modifiche in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore dei lavoratori marittimi (art. 1, comma 156, della Legge di Bilancio 2024).
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