Dall’Inps tutte le tabelle con i valori retributivi aggiornati per la generalità dei lavoratori dipendenti. Entro il 16.04 la regolarizzazione della mensilità di gennaio
Rideterminati per il 2024 i valori del minimale di retribuzione giornaliera e del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, insieme agli altri valori di calcolo per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano potuto tener conto dei valori contributivi aggiornati per le retribuzioni di gennaio 2024, potranno regolarizzare questa mensilità entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare. Quindi, entro il 16 aprile 2024. Lo ha reso noto l’Inps, con la circolare n. 21 del 25 gennaio scorso, nella quale ha illustrato anche le modalità di calcolo da applicare per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e i valori utili per il versamento dei contributi dei lavoratori a domicilio. Per effetto della variazione dell’indice Istat nel 2023 ai fini della perequazione automatica delle pensioni – pari al 5,4% – all'interno del documento di prassi si riportano in apposite tabelle i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti – ha precisato l’Istituto – devono essere ragguagliati a 56,87 € (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a 598,61 € mensili) se di importo inferiore. Con riferimento, invece, alla quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore (art. 3-ter, D.L. n. 384/1992), l’Inps specifica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in 55.008 €. Dunque, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il citato tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.584,00 €.
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