Termine non perentorio di 120 giorni per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria anche tramite documentazione da parte dell’interessato
I lavoratori dipendenti di aziende private, titolari di un contratto di lavoro part-time ciclico negli anni 2021 e 2022, hanno 120 giorni a disposizione per presentare istanza di riesame, in caso di rigetto delle domande per accedere alle indennità una tantum pari a 550 euro, previste dagli articoli 2 bis del Decreto Aiuti (L. n. 91/2022) e dall’art. 18 del D. L. n. 145/2023 (c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio 2024). A comunicarlo l’Inps con il messaggio n. 491/2024, con cui si specifica che il termine per presentare il riesame decorre dalla data di pubblicazione del citato messaggio (5 febbraio 2024) e non è perentorio per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche tramite documentazione, da parte dell’interessato. Va ricordato che la previsione di cui all’articolo 2 bis del Decreto Aiuti è riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time nell'anno 2021, “a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane”. L’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023 ha, altresì, previsto un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane. L’Istituto fornisce poi le istruzioni per presentare l’istanza di riesame: l’utente può fare richiesta attraverso il pulsante “Chiedi riesame”, disponibile nella sezione “Dati della domanda”. La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”. Nell'Allegato n. 1 al messaggio sono contenute le motivazioni di reiezione e la documentazione da presentare per le domande dell’anno 2022, mentre nell'Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023. Per accedere alle indennità una tantum – ricorda l’Istituto – il lavoratore non deve essere titolare, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettore di NASpI e di trattamenti pensionistici diretti. Si precisa, inoltre, che “in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere”. Inoltre, non è necessario che “il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro; considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende per i primi un arco temporale pari a 4 settimane, mentre per i secondi un periodo pari a 26 giorni”. Per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, “una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati; quindi 7 settimane corrispondono a 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni”. L’Inps chiarisce, infine, che tutti i requisiti devono essere soddisfatti “contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico – rispettivamente per l’anno 2021 e per l’anno 2022 – con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno”.
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