Pari a 1.550, 42 euro il valore che i datori di lavoro devono assumere per il 2024 come base di calcolo del contributo
I datori di lavoro obbligati a versare il ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 2, commi da 31 a 35, della L. n. 92/2012, intervenute nel corso del 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo, il massimale NASpI, pari a 1.550,42 euro per quest’anno. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 531 del 7 febbraio scorso in cui rende noti la misura del contributo e la base di calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI. In particolare, l’Istituto ricorda il comma 31 del citato art. 2 il quale stabilisce che il contributo è pari “al 41% del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Pertanto, per determinare l’esatto importo dovuto, è necessario individuare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare n.40/2020, richiamate anche nella circolare n. 137/2021. La base di calcolo del contributo – si legge nel documento di prassi – è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che “la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo”. Pertanto, applicando tali criteri, il massimale dell’indennità in esame è annualmente rideterminato e comunicato dall’Istituto con specifica circolare. Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro come indicato dalla circolare n. 25/2024.
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