I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta a interpello n.1/2024
Solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria a seguito di un’assenza superiore ai 60 giorni per motivi di salute (art. 41, comma 2, lettera e-ter D.Lgs. n.81/08) devono essere sottoposti alla visita medica prima del rientro in servizio al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta a interpello n. 1 /2024 del 6 febbraio scorso in cui viene esaminato il quesito posto da parte di un Ateneo italiano che chiede alla Commissione per gli interpelli in materia di malattia e sicurezza di chiarire “se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di malattia”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel formulare la risposta, ha ricordato il citato art. 41 del Testo unico in materia di salute e sicurezza che al comma 1 prevede che “la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede l’obbligo di effettuare una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. A pronunciarsi in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), anche la Cassazione con la pronuncia n. 7566 del 2020 richiamata dalla Commissione. Secondo gli Ermellini, “la norma va letta nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica”.
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