In GU la L. n. 11/2024. Previste disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili e il sostegno alle imprese a forte consumo di energia
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio scorso, la Legge n. 11/2024, di conversione con modificazioni, del D.L. n. 181/2023 (Decreto Energia). Il provvedimento, in vigore dallo scorso 8 febbraio, prevede disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Nel Capo I del provvedimento (dall’art. 1 all’art. 14) diverse le modifiche apportate. Tra le novità, l’introduzione dell’art. 4-bis, che prevede di sottoporre alla VIA (Verifica di Assoggettabilità ambientale) “gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzioni di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari”. Per quanto riguarda le misure a sostegno dell’edilizia privata, invece, sono prorogati di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori, e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica (art. 4-quater). Nell’articolo successivo – art. 4-quinquies – introdotte disposizioni al fine di facilitare l’accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area del Centro Italia colpita dal sisma nel 2016. Incrementato, poi, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Secondo quanto si legge nel provvedimento, infatti, al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nel corso dell’anno 2023 in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, il Fondo è stato rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per le finalità di cui all’art. 7, comma 1 secondo periodo, del D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni, dalla L. n. 175/2022 (art. 14-bis). Nel Capo II, previste, all’art. 15, disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari. Infine, inserito l’art. 18-bis con disposizioni in favore dei territori della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
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