Novità normative e ultime circolari emesse
Il Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, il Decreto 22 dicembre 2023 con il riparto, per l’annualità 2023, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Decreto sicurezza energetica: pubblicata la legge di conversione
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, entra in vigore l’8 febbraio. In essa sono contenute le disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 6 febbraio 2024, con la serie generale n. 30, il decreto 24 gennaio del ministero dell’Economia e delle finanze, che dispone ritocchi per le aliquote dell’Ilcci, l’imposta locale sul consumo in vigore nel comune di Campione d’Italia. In particolare viene previsto il passaggio dell’aliquota ordinaria dal 7,7 all’8,1% della base imponibile dell’operazione e delle aliquote agevolate, che crescono di un punto decimale, al 3,8 e al 2,6%.
INPS
L’INPS, con il messaggio n. 572 del 8 febbraio 2024, rende noti gli importi aggiornati per il 2024 dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e delle relative soglie ISEE. Entrambi gli importi infatti sono stati adeguati alle variazioni annuali dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’Istituto ha preso a riferimento il comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, il quale ha reso noto che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4: per questa ragione il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023. L’importo massimo erogabile nel 2024 in presenza di un solo figlio a carico è pari a 199,40 euro. A partire dal mese di febbraio 2024 l’AUU viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori e la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.
Aliquote contributive per le aziende agricole che assumono lavoratori occasionali
Con il messaggio n. 569 del 8 febbraio 2024, l’INPS pubblica le tabelle utili al calcolo delle voci contributive dovute dalle aziende Agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura, confermando che per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), l’applicazione della misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non trova applicazione rispetto al contributo dovuto ai fondi interprofessionali.
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024
L’INPS, con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, ha fissato l’ammontare della contribuzione pensionistica di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dovuta nel 2024 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
A tal proposito si ricorda che, dal 2012, le aliquote contributive predette sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 18.415,00.
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024
L’INPS, nella circolare n. 31 del 7 febbraio 2024, comunica che dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione nonchè i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. L’assegno per il nucleo familiare viene erogato a coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Contributo licenziamento: l'importo per il 2024
L’INPS, con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024, ha reso noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso del 2024, devono prendere come base di calcolo il massimale NASPI, rivalutato dalla Circolare n. 25/2024 e pari a 1.550,42 euro.
Si ricorda che criteri di calcolo del contributo predetto sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il ticket di licenziamento è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2024
Con la circolare n. 29 del 6 febbraio 2024, l’INPS rende noto le aliquote aggiornate applicabili ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e i termini per il versamento della contribuzione per l’anno 2024.
In particolare, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 risulta come segue:
- Misura giornaliera € 31,60
- Misura mensile (25 gg) € 790
Inoltre la circolare stabilisce che per l’anno 2024:
- nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%;
- il contributo mensile per l'anno 2024, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 117,71 euro.
Indennità una tantum part-time ciclico: riesame delle domande
Con il messaggio 5 febbraio 2024, n. 491, l’Inps specifica le regole per il riesame delle istanze respinte, relativamente alla indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2021 e nel 2022.
In caso di esito negativo della domanda, è possibile presentare istanza di riesame entro il termine, non perentorio, di 120 giorni dal 5 febbraio 2024 ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
MINISTERO DEL LAVORO
Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute
Con la risposta all’interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito che, anche in caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti a visita medica prima di riprendere il lavoro, al fine di verificare la loro idoneità alla mansione.
Esami di Stato CdL 2024: dal 14.2 la procedura per invio domande
Dal prossimo 14 febbraio sarà disponibile sul portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” (applicazione "Abilitazione CDL") del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la procedura telematica per la presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato 2024 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. L'accesso alla procedura potrà avvenire esclusivamente tramite le credenziali SPID o Carta di Identità elettronica e l'istanza potrà essere inviata entro il 19 luglio 2024. Lo ha reso noto lo stesso Ministero, con una nota pubblicata sul proprio sito, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell'esame, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 2 febbraio scorso del decreto direttoriale n. 2 del 24 gennaio 2024. Nel provvedimento si definiscono requisiti di partecipazione, contenuti e modalità di svolgimento delle prove d’esame (due scritte e una orale) e sistema di valutazione dei candidati. La prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale si svolgerà il 9 settembre 2024; mentre la prova teorico-pratica in diritto tributario si svolgerà il 10 settembre 2024. L’esame orale, invece, verterà su legislazione sociale, diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio; elementi di diritto privato, pubblico e penale; ordinamento professionale e deontologia. Le prove – si legge nella nota – avranno luogo presso le Direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma e Napoli, nonché presso le sedi degli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste, nonché presso la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Precisazioni sulla formazione alla conduzione dei generatori di vapore
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 1163 del 6 febbraio 2024,in riferimento all’articolo 4, punto 4.2, dell’Allegato II del DM n. 94 del 7 agosto 2020ed in particolare alla possibilità o meno di erogare i corsi in modalità videoconferenza sincrona, ha precisato che: “in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, trovi applicazione quanto contemplato nel citato punto 4.2, dovendosi, pertanto, escludere le altre differenti modalità di erogazione della formazione teorico – pratica per il conseguimento del predetto titolo abilitante”.
Di conseguenza è da escludersi la modalità videoconferenza sincrona ai fini dell’espletamento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Aggiornate le avvertenze dei ruoli
Con il provvedimento del 9 febbraio 2024, L'Agenzia delle entrate modifica il testo delle Avvertenze relative ai ruoli accogliendo le modifiche apportate dal Dlgs n. 220/2023 che dà attuazione alle nuove regole previste dalla Delega fiscale (legge n. 111/2023) in tema di contenzioso tributario. L’aggiornamento viene effettuato con una modifica degli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022, che contengono i testi delle avvertenze differenziati a seconda delle tipologie di tributo per cui è emesso il ruolo.
In particolare, il decreto n. 220/2023, con l’articolo 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’articolo 17-bis, del Dlgs n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, con l’articolo 1, lettera d), ha introdotto nell’articolo 14, dello stesso decreto legislativo, il comma 6-bis, prevedendo, che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha predisposto l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi.
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 9 febbraio 2024, c accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di gennaio, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
La determinazione periodica di questi valori è prevista negli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.
Redditi campione d'Italia: stabilità la riduzione forfetaria del cambio
Con provvedimento del 9 febbraio 2024 dell'Agenzia delle entrate è definito al 33,27% la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi in franchi svizzeri relativi al 2023 dei soggetti residenti o con studio, sede sociale, o operativa o di un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. La riduzione forfetaria del cambio, che viene individuata annualmente, si applica nello specifico ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia, di lavoro autonomo dei professionisti con studi nello stesso Comune e/o in Svizzera, e anche ai redditi delle imprese individuali, delle società di persone e delle società ed enti di cui all'articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti nel territorio del medesimo Comune in franchi svizzeri.
Riforma dell’Irpef 2024: prime indicazioni
Con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023
In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il Dlgs ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).
Pronto il codice tributo per le mance ai camerieri
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2024, istituisce il codice tributo: “1838 che consente il pagamento, tramite modello F24, dell’imposta dovuta sulle liberalità erogate dai clienti, nei casi in cui il sostituto d’imposta non ha provveduto a trattenerla
Cripto-attività istituiti i codici tributo per l'imposta sostitutiva
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 10 del 6 febbraio 2024 ha istituito codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato. Il nuovo tributo era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo e ha provveduto a ridenominare il codice “1727” per i pagamenti a titolo di saldo.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 23 del 29 gennaio 2024 – Credito di imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) – immobile – acquisto – contratto con patto di riservato dominio
La società che, per errore, ha optato nella dichiarazione dei redditi per un regime diverso da quello prescelto non può rettificare l’opzione né con il ravvedimento operoso, con cui è possibile definire le irregolarità fiscali, né con la remissione in bonis se ha poi tenuto con il versamento in F24 un comportamento coerente con l’opzione originaria.
L’ulteriore plafond di deducibilità, dei contributi di previdenza complementare, riconosciuto ai lavoratori di prima occupazione, va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati.