Le istruzioni Inps sulle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
Giungono dall’Inps le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono recuperare le somme anticipate a titolo di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria in deroga riconosciuta ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). Nel messaggio n. 617/2024 l’Istituto comunica che nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il nuovo codice evento “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”. Sotto il profilo operativo si precisa che, per le operazioni di conguaglio delle prestazioni anticipate, successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto-legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, invece, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. L’Inps ricorda, inoltre, che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione. Nel documento di prassi, infine, le istruzioni contabili per l’erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE.
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