Esclusa la detrazione degli esborsi nella dichiarazione dei redditi degli eredi per conto del de cuius se relativi all’anno precedente del loro sostenimento
Se i contributi versati a un fondo di assistenza sanitaria integrativa non sono deducibili dal reddito complessivo, le spese mediche sono detraibili in base al principio di “cassa” e nell’anno in cui sono pagate alla struttura. Dunque, gli esborsi versati da un Fondo ad una struttura sanitaria non possono essere detratti nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius se relativi all’anno precedente di sostenimento delle stesse. Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 43 del 15 febbraio 2024. Secondo l’Istante che ha formulato la richiesta all’Erario, le spese mediche pagate dal Fondo alla struttura sanitaria nell’anno successivo a quello del decesso dell’iscritto (c.d. de cuius) potevano essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi dello stesso de cuius, anche se relative al periodo di imposta in cui è avvenuta l’emissione della fattura (ossia l’anno precedente). Non è dello stesso avviso l’Amministrazione finanziaria che, dopo aver ricordato quanto previsto in merito dall’art. 15, comma 1, lettere c) del TUIR, ha chiarito che le spese, per poter essere detraibili dal reddito complessivo, devono essere state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Come ricordato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, si considerano rimaste a carico, invece, le spese mediche rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente per i quali non spetta alcun beneficio; a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente che hanno concorso alla formazione del reddito. Gli oneri e le spese devono essere indicati – ha precisato ancora l’Erario – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. Illustrati, infine, dalle Entrate anche i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 167/E del 25 novembre 2005, relativi alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione.
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