In GU il D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Delega fiscale, che prevede anche disposizioni in materia di accertamento tributario
Via libera al concordato preventivo biennale. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio, il D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Delega fiscale e in vigore dal 22 febbraio, che oltre alle nuove norme sul concordato prevede disposizioni in materia di accertamento tributario. Nel dettaglio, la finalità del concordato è quella di favorire la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e l’adempimento spontaneo per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6). Per l’applicazione del concordato, sarà l’Agenzia delle Entrate a formulare una proposta per la definizione biennale del reddito dei soggetti citati; per coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni e aderiscono al regime forfettario (art. 1, legge n. 190/2014), tale disciplina, per il periodo d’imposta 2024, è limitata in via sperimentale a una sola annualità (art. 7). L’Erario, entro il 1° aprile di ciascun anno, dovrà mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato. Tali dispositivi telematici, per gli anni 2024 e 2025, saranno rilasciati rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 giugno (art. 8). Per quanto riguarda la proposta, questa sarà elaborata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva, attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9). Con riferimento ai termini di adesione, questi coincidono con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e sono contemplati dall’art. 38 del decreto legislativo. Tra le altre novità introdotte dal provvedimento, anche quelle riguardanti i soggetti ISA: possono accedere al concordato, infatti, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari oppure hanno estinto quelli pari o superiori a 5.000 euro (art. 10). Preclusa l’adesione, invece, per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; in presenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 del codice civile e dagli artt. 648-bis, 648-ter 1 del codice penale (art. 11). Ma anche per i forfettari che non posseggono i requisiti disposti dall’art. 10 o per il quali sussiste una delle ipotesi previste dall’art. 11, che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (art. 24). Sia per i soggetti ISA (art. 12) che per gli stessi forfettari (art. 25), l’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. A provvedere alla verifica della correttezza dei versamenti mediante i controlli automatizzati sarà l’Agenzia delle Entrate. Il D.Lgs. n. 13/2024, tra gli altri, elenca anche le disposizioni in materia di cessazione del concordato e decadenza dallo stesso, rispettivamente agli artt. 21 e 22. Ma anche le nuove regole sull’accertamento tributario (art. 1), razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio (art. 2), prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA (art. 4).
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