Non sussistono le cause ostative di accesso se la cessazione del rapporto di lavoro dipendente è avvenuta l’anno precedente
Può accedere al regime forfettario (art. 1, co. 54-89, della legge n. 189/2014) la persona fisica residente in uno Stato membro dell’UE che, a seguito della chiusura di un rapporto di lavoro dipendente con il datore estero entro il 31 dicembre 2023, trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2024 e inizia un’attività di lavoro autonomo con lo stesso datore. Così l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 50 del 22 febbraio scorso, nella quale ha evidenziato che in questo caso specifico non trovano applicazione le cause di esclusione dal regime per il periodo d’imposta 2024, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 57, lettere d-bis e d-ter, della legge n. 190/2014. L’Erario, in particolare, ha risposto al quesito di un Istante relativo alle citate “cause ostative” chiarendo che possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso (o erano intercorsi) rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Si tratta di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori. Restano esclusi, invece, coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni. Nel documento si precisa che “la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione in attività di lavoro autonomo, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero”. L’Agenzia, poi, ha rimarcato che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l’importo di 30.000 euro e che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. A tal proposito, nel ricordare quanto illustrato nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che l’accesso al regime forfettario è possibile solo nel caso in cui “il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente”.
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