La proroga delle Entrate interessa anche le spese sostenute nel 2023 e le rate residue per gli esborsi eseguiti nel 2020, 2021 e 2022
Slitta al 4 aprile prossimo il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo 2024, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. Lo rende noto la stessa Amministrazione finanziaria con il provvedimento prot. n. 2024/53159 del 21 febbraio scorso, in cui dispone il rinvio del termine per consentire agli stessi soggetti di disporre di un lasso di tempo maggiore per effettuare la comunicazione in oggetto. Nel fornire le motivazioni, l’Erario ricorda che l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), ha previsto che "per gli interventi edilizi, i quali danno diritto alla fruizione del Superbonus di cui all’art. 119 dello stesso decreto, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121", il beneficiario possa optare, al posto “dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura, da parte dei fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante”. Inoltre, il punto 4.1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873/2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205/2022, ha previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Amministrazione finanziaria “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”. Comunicazioni – va ribadito – che possono essere inviate entro il prossimo 4 aprile.
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