Non possono essere compensati, invece, i ruoli scaduti non oggetto della definizione
I ruoli sospesi a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione prevista dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al limite oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio scorso, in cui ha fornito chiarimenti a un istante che chiedeva se fosse possibile considerare “i ruoli oggetto di rateizzazione per adesione alla Rottamazione-quater come sospesi e, conseguentemente, avere accesso all’istituto della compensazione di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997”. Dopo aver ripercorso le previsioni normative in materia (il citato art. 31 del D.L. n. 78/2010), l’Erario ha ricordato che la compensazione è vietata solo se l’importo relativo ai debiti, per imposte erariali e accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro, così come chiarito anche nella circolare n. 13/E dell’11 febbraio 2011. Un “limite assoluto” che impedisce al contribuente, nel caso in cui abbia crediti erariali di importo maggiore di quello iscritto a ruolo, di effettuare la compensazione se prima non provvede al pagamento del debito scaduto. Secondo l’Agenzia, infatti, è proprio lo stesso art. 31 che configura “un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto”. Con riferimento al divieto di compensazione, inoltre, “la preclusione opera solamente all’avvenuta scadenza di pagamento del debito iscritto a ruolo, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo stesso”. Passate in rassegna, infine, le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (in particolare, i commi da 231 a 252 dell’art. 1) che disciplinano in toto l’istituto della Rottamazione-quater.
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