Nella circolare n.46 dell'Istituto le indicazioni sulle modifiche normative apportate della L. n. 213/2023 in materia di pensione di vecchiaia e anticipata
Ecco come applicare le nuove regole sulla pensione di vecchiaia e anticipata introdotte per effetto della Manovra 2024. L’Inps, con la circolare 46/2024, fornisce le istruzioni sulle modifiche normative apportate dall’ultima legge di Bilancio in materia di pensione di vecchiaia e anticipata, calcolate con le regole del sistema contributivo. Per quanto riguarda la pensione anticipata, dal 1° gennaio 2024 per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera b) della L. n. 213/2023, il requisito soglia per accedere alla prestazione di cui all’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 201/2011, “è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui l’articolo 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995 (1603,23 euro). L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale – specifica l’Istituto – è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio (1.496,35 euro) e a 2,6 volte per le donne con due o più figli (1.389,46 euro)”. L’ultima Finanziaria prevede, inoltre, riguardo alla pensione anticipata, liquidata dal 2 gennaio 2024, che l’importo massimo da porre in pagamento non debba essere superiore “a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011”. Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può in ogni caso, “superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993, 05 euro)”. Il requisito anagrafico da prendere come riferimento, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, è quello richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsto dall’articolo 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011. Per i bienni 2023-2024 e 2025-2026, tale requisito è pari a 67 anni. L’accesso alla pensione è, inoltre, differito di 3 mesi (cosiddetta finestra); ciò significa che per la generalità dei lavoratori il trattamento pensionistico maturato sarà pagabile dal 1° maggio 2024. L’Inps ricorda, infine, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato tutti i requisiti previsti, compreso quello relativo all’importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
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